Sommario:
1. Premessa.
La riflessione prende spunto da una recente ordinanza cautelare del Tar Campania-Napoli (sez. V, 8 aprile 2020, n. 726), che si è espresso sulla legittimità di un provvedimento di ‘messa in quarantena' adottato – in attuazione dell'ordinanza del Presidente della Regione Campania del 13 marzo 2020, n. 15, e del successivo chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 (anch'essi oggetto di impugnazione) – nei confronti di un cittadino che effettuava attività motoria nei pressi della propria abitazione [1].
La normativa in parola – che si inscrive nell'ampio e variegato panorama di atti emessi al fine di far fronte alla pandemia da COVID-19 – inibisce la possibilità di svolgere sul territorio regionale attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico [2].
Il provvedimento è stato oggetto di impugnazione unitamente all'ordinanza normativa. In attesa della decisione di merito, la pronuncia cautelare del giudice campano costituisce occasione per interrogarsi sulla legittimità delle fonti secondarie emanate dal Presidente della Regione Campania contemplanti misure più restrittive rispetto a quelle assunte dal Governo.
2. L'ordinanza cautelare del Tar Campania n. 726 del 202.
Il giudizio è stato avviato da un medico campano al quale, in data 21 marzo2020, è stato notificato un provvedimento avente ad oggetto l'obbligo di rientro presso la propria abitazione e la contestuale imposizione di permanenza domiciliare in isolamento per quattordici giorni. Ciò in quanto lo stesso era stato colto ad esercitare attività motoria nei pressi della propria abitazione, il che al ricorrente sembrava essere consentito, in considerazione della ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. b), secondo cui nell'intero territorio nazionale sarebbe stato possibile lo svolgimento di «attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona».
Con l'ordinanza n. 726 del 2020, il Tar Campania-Napoli (ez. V), pronunciandosi in sede cautelare (collegiale) sulla vicenda, ha sospeso il provvedimento impugnato al fine di consentire al ricorrente di svolgere la propria attività professionale «in considerazione del rilievo che la disposta “domiciliazione fiduciaria”» è giustificata dalla «circolazione senza una delle motivazioni previste dalla normativa emergenziale (d.P.C.M. e ordinanze regionali) adottata allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, stante anche la verosimiglianza di quanto dedotto dall'interessato circa le concrete modalità di svolgimento dell'attività motoria e la sussistenza di adeguata prova con riferimento agli impegni professionali ricadenti nel periodo interessato dalla contestata misura (21 marzo 2020 per quattordici giorni)».
La pronuncia cautelare lascia perplessi, così come si proverà a spiegare nelle considerazioni conclusive rassegnate all'esito di una breve illustrazione del quadro normativo di riferimento e della relativa giurisprudenza.
3. Il quadro normativo di riferimento.
Al fine di chiarire il rapporto intercorrente tra le ordinanze assunte dagli organi dei vari livelli di governo è necessario, benché in estrema sintesi, fare un cenno al quadro normativo in cui si inscrivono i poteri contingibili e urgenti.
Il Ministro della Salute e il Presidente della Regione condividono le disposizioni legislative che costituiscono il fondamento delle ordinanze emesse. Ci si riferisce, in particolare alle seguenti: l'art. 32 l. 23 dicembre 1978, n. 833, rubricato «Istituzione del servizio sanitario nazionale», il quale dispone che «in materia di igiene e sanità pubblica» essi possono (al pari del Sindaco) emettere «ordinanze di carattere contingibile ed urgente»; l'art. 117 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo cui «In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza […] spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali»; e l'art. 50, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che prevede la possibilità che Stato o Regioni adottino provvedimenti d'urgenza, di rispettiva competenza dell'una o dell'altra Autorità in base alla dimensione (regionale, interregionale o statale) della emergenza [3].
Queste disposizioni sono state richiamate dal d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (vigente all'epoca dei fatti su cui si è espresso il Tar con l'ordinanza in commento), per il quale le misure di contenimento del fenomeno epidemiologico sono adottate con d.P.C.M. [4]. Tuttavia, «nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri […], nei casi di estrema necessità ed urgenza», possono essere adottate ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Regione e del Ministro della salute (artt. 1 e 3).
Insomma, stando al quadro normativo appena descritto, al fine di ricostruire il rapporto tra le ordinanze del Presidente della Regione e quelle del Ministro della Salute, sembra essere decisivo l'impatto dell'emergenza sul territorio. Ed infatti, in presenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza, l'adozione di una misura regionale differente rispetto a quella vigente nel resto del Paese si giustifica soltanto laddove l'emergenza sia particolarmente localizzata, ovvero si manifesti in maniera peculiare rispetto al territorio nazionale.
Naturalmente, la necessità della differenziazione nella definizione delle misure di contenimento postula un'approfondita istruttoria [5], solo all'esito della quale è possibile considerare legittima l'assunzione di provvedimenti (da parte di Regioni e Comuni) non solo idonei a fronteggiare il rischio, ma pure proporzionati quanto alla loro durata e alle limitazioni imposte [6].
4. Il rapporto tra i provvedimenti del Governo e della Regione Campania.
Come accennato in premessa, il Presidente della Regione Campania, con l'ordinanza n. 15 del 2020 [7], ha inibito la possibilità di svolgere attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico dal 13 marzo 2020 al 25 marzo 2020 [8]. Si è altresì riferito che tale misura è più rigida rispetto a quella prevista dall'art. 1, lett. d), d.P.C.M. 8 marzo 2020, n. 59 (così come modificato dal d.P.C.M. 9 marzo 2020, n. 62), secondo cui – dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 [9] – «lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro» [10].
L'ordinanza del Presidente della Regione Campania viene di fatto integrata sotto il profilo motivazionale dal successivo chiarimento (n. 6/2020), in cui si spiega che il consentire l'attività motoria determinerebbe – per ragioni prevalentemente di carattere sociale e organizzativo – inevitabili e non facilmente controllabili assembramenti, così amplificandosi il rischio di contagi, peraltro già in aumento stando ai dati comunicati dalla Unità di Crisi.
Dall'atto di chiarimento dell'ordinanza si induce che lo svolgimento di attività sportiva in forma individuale non sia in grado di accrescere il rischio di diffusione dei contagi; rischio che, viceversa, sarebbe legato al mancato distanziamento sociale il cui rispetto richiederebbe un'attività di controllo impossibile da effettuare.
Sull'ordinanza n. 15 del 2020 il Tar Campania si era già pronunciato in precedenza (sempre in sede cautelare, ma monocratica: sez. V, 18 marzo 2020, n. 416 decr.), esprimendosi anzitutto sulla competenza del Presidente della Regione Campania a provvedere e poi sulla legittimità sia dell'istruttoria svolta sia del merito delle misure adottate.
Per quanto riguarda l'aspetto della competenza, il Tar ha osservato che l'ordinanza regionale richiamerebbe «plurime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l'intero territorio nazionale». In merito al profilo istruttorio, ha affermato che il riferimento al «“rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale” ed al fatto che “i dati che pervengono dall'Unità di crisi istituita con Decreto della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6 marzo 2020 […] dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua forte crescita nella Regione”».
Quanto, infine, al merito, sulla valutazione dei contrapposti interessi il Tar ha rilevato che «nell'attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica» [11].
Sicché, l'ordinanza regionale n. 15 del 2020 pare aver già superato il vaglio del Tar Campania. Ad avviso di chi scrive, tuttavia, essa sembra difettare quanto al rispetto del principio di proporzionalità, in particolare se sottoposta al relativo cd. ‘test trifasico', attraverso cui la dottrina, elaborando una giurisprudenza consolidata, ritiene vadano verificate: a) la congruità del mezzo impiegato rispetto alla realizzazione del fine pubblico individuato (idoneità); b) la inesistenza di alternative più miti di quella adottata (necessarietà); c) la tollerabilità delle limitazioni che l'intervento pubblico comporta nella sfera giuridica dei destinatari (adeguatezza) [12].
Ed invero, la misura disposta dalla ordinanza regionale appare poco convincente quantomeno per tre ordini di ragioni.
In primo luogo, il divieto previsto appare inidoneo rispetto al fine da perseguire, non essendo dimostrato che l'adozione di misure meno rigide, come ad esempio consentire l'attività sportiva soltanto nei pressi della propria abitazione, non sarebbe stata sufficiente a contenere il rischio di contagi.
In secondo luogo, a fondamento della previsione del divieto, manca la comparazione con la situazione esistente nelle altre Regioni, solo il confronto con le quali avrebbe potuto giustificare l'adozione di restrizioni maggiormente afflittive [13].
Infine, la previsione del divieto è priva di una articolazione della sua efficacia spaziale, nonostante sia diretta a cittadini appartenenti ad un territorio molto eterogeneo: il divieto di svolgere attività motoria all'aperto potrebbe essere considerato proporzionato solo se riferito a zone in cui la densità abitativa è particolarmente elevata (ad esempio la città di Napoli), lo stesso non potendo dirsi per le moltissime altre zone del territorio campano le quali recano una densità abitativa molto più bassa.
I ‘difetti' riscontrati nell'ordinanza del Presidente della Regione Campania si rinvengono, invero, anche nell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, che – lo si è già riferito – ha consentito nell'ambito dell'intero territorio nazionale lo svolgimento di «attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona».
Quel che lascia particolarmente perplessi è il fatto che la normativa ministeriale sia soggiunta verosilmente al fine di bilanciare il contenuto dispositivo più ‘morbido' del precedente DPCM con quello più rigido previsto dalla ordinanza regionale. Tale opera di bilanciamento però non sembra supportata da una motivazione che renda la misura maggiormente idonea – dal punto di vista scientifico, sociale ed economico – rispetto allo scopo di limitare la diffusione del contagio [14].
All'esito della descritta successione regolativa, i cittadini campani si sono trovati nell'imbarazzo di essere contemporaneamente destinatari di provvedimenti di segno opposto, nessuno dei due impeccabile sotto il profilo del merito.
La sovrapposizione di disposizioni fra loro contrastanti pare doversi risolvere in favore dell'ordinanza del Ministro della Salute, almeno per due ragioni.
In primo luogo il fatto che l'ordinanza ministeriale sia successiva lascia presumere che la definizione dei suoi contenuti sia ‘passata' anche per la valutazione dell'ordinanza campana, considerata, evidentemente, meritevole di mitigazione perché sproporzionata. In secondo luogo, l'art. 3, comma 2, d.l. 6 del 2020, disponendo che le ordinanze contingibili e urgenti della Regione devono essere comunicate (entro 24 ore) al Ministero della Salute, pena la loro inefficacia, sembra ragionevolmente richiedere la sussistenza di un potere di verifica in capo ad esso, in ragione del suo peculiare know how. Lo stesso know how che fonda il potere di proposta del Ministro, attribuito allo stesso dall'art. 3, comma 1, d.l.n. 6 del 2020, per l'adozione delle misure di contenimento e di gestione della situazione epidemiologica da assumere con DPCM.
Pertanto, non pare infondato concludere che nel periodo di contemporanea vigenza dei provvedimenti ministeriale e regionale dovesse essere il primo a prevalere.
5. Brevi considerazioni conclusive.
Alla luce di quanto osservato risultano piuttosto oscuri tanto la motivazione quanto il dispositivo dell'ordinanza del Tar Campania n. 726 del 2020.
In particolare, dalla sua lettura non si comprende quale sia la normativa applicata dal G.A.: se il Tar avesse inteso risolvere il conflitto tra l'atto regionale e quello statale in favore di quest'ultimo avrebbe dovuto sospendere anzitutto l'ordinanza regionale e poi il provvedimento di messa in quarantena nella sua interezza (e non, come avvenuto, il solo provvedimento di quarantena, peraltro soltanto nei limiti in cui la sospensione consentisse l'assolvimento degli impegni professionali del ricorrente); in caso contrario, avrebbe dovuto rigettare l'istanza cautelare.
Ed invero, la misura cautelare assunta è ‘sostenuta' essenzialmente dal periculum in mora – legato all'attività medica esercitata dal ricorrente –, ‘latitando' invece le considerazioni sul fumus boni iuris, in merito al quale il Tar si limita a fare un vago riferimento alla normativa regionale e a quella statale – come se fossero allineate –, ritenenendo decisiva la ricostruzione dei fatti compiuta dal ricorrente circa le modalità di svolgimento dell'attività motoria.
E però, benché criticabile in punto di stretto diritto, l'operato del giudice è per certi versi comprensibile.
In definitiva, l'incertezza relativa alle disposizioni da applicare evidentemente non riguarda solo i cittadini, ma anche gli operatori del diritto [15], ivi compresi i giudici che, nel caso di specie, si sono pronunciati in maniera – a dir così – salomonica, senza dar particolare conto del dato normativo nella specie utilizzato.
La suddetta incertezza, che non è affatto una novità, è oggi avvertita con un grado di tolleranza minore a causa del momento storico in cui la si registra. Attualmente si avverte diffusamente la necessità che le Istituzioni, per un verso, ‘comunichino' certezze, in particolare in merito alle disposizioni da seguire; per altro verso, garantiscano trasparenza con riguardo alle conoscenze scientifiche sulle quali basano, di volta in volta, i loro provvedimenti [16]; per altro verso ancora, ispirino i propri comportamenti alla leale collaborazione, evitando conflitti che potrebbero finanche diventare alibi per la disapplicazione delle regole [17].
Riferimenti bibliografici:
[1] In merito alle misure di contenimento del contagio, l'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 distingue tra sorveglianza attiva e permanenza domiciliare fiduciaria. Sul tema si v. L. CUOCOLO, Presentazione, in Id. (a cura di), I diritti costituzionali di fornte all'emergenza Covid-19: una prospettiva comparata, in www.federalismi.it-Osservatorio emergenza Covid 19, 2020, 9.
[2] Per questa ragione il Governo, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza. Successivamente, l'OMS, in data 11 marzo 2020, ha ritenuto che occorressero le condizioni affinché il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 potesse essere considerato una pandemia. Sulle modalità di gestione delle pandemie a livello internazionale si v. S. Negri, Salute pubblica, sicurezza e diritti umani nel diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2018.
[3] Sulle ordinanze contingibili e urgenti si v. A. DE SIANO, Ordinanze sindacali e annullamento prefettizio ai tempi del Covid-19, in www.federalismi.it-Osservatorio emergenza Covid 19, 15 aprile 2020.
[4] In merito alla legittimità dell'elenco delle misure presenti nel d.l. 6/2020, si v. le opinioni di: L.A. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» e «principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere dellepp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost. per tacer d'altri, in federalismi.it, 13 marzo 2020; U. ALLEGRETTI, Il trattamento dell'epidemia di “coronavirus” come problema costituzionale e amministrativo, www.forumcostituzionale.it, 25 marzo 2020; R. BIN, Guardando a domani, in lacostituzione.info, 12 marzo 2020.
[5] Istruttoria che la giurisprudenza, a ben vedere, ha sempre considerato una condizione fondamentale per il legittimo esercizio del potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti. A tal proposito, si v. TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 giungo 2019, n. 3003.
[6] Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2020, n. 8912; TAR Campania, Napoli, sez. V, 11 novembre 2019, n. 5319.
[7] L'ordinanza del Presidente della Giunta regionale campana non è stata da tutti accolta positivamente, soprattutto da quelli che ritengono che l'attività sportiva rientrerebbe sotto la copertura dell'art. 32 Cost., dedicato alla tutela della salute, nonostante la Costituzione italiana, a differenza di altri ordinamenti, non riconosca espressamente un diritto allo sport. In questo senso si v. L. CUOCOLO, diritti costituzionali di fornte all'emergenza Covid-19: la reazione italiana, in ID. (a cura di), I diritti costituzionali di fornte all'emergenza Covid-19: una prospettiva comparata, in www.federalismi.it-Osservatorio emergenza Covid 19, 2020, 12 ss., 23. Sulle ragioni per le quali l'ordinanza in parola sarebbe illegittima si v. V. BALDINI, Lo Stato costituzionale di diritto all'epoca del coronavirus, in dirittifondametali.it, 10 marzo 2020; Id., Emergenza sanitaria e personalismo “asimmetrico” nelle politiche regionali. Aspetti problematici …e rischiosi, in dirittifondametali.it, 20 aprile 2020.
[8] Termine prorogato prima fino al 14/4/2020, con ordinanza del Presidente G.R., 25 marzo 2020, n. 23, e, poi, fino al 3 maggio 2020, con ordinanza del Presidente G.R. 12 aprile 2020, n. 32.
[9] Termine ulteriormente prorogato al 13 aprile 2020 dal d.P.C.M. 2 aprile 2020, n. 88.
[10] Questa disposizione è stata poi modificata con DPCM 10/4/2020, nel quale, in conformità a quanto disposto con la precedente ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, è previsto che, dal 14/4/2020 al 3/5/2020, «è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona».
[11] In senso analogo all'orientamento espresso dal Tar Campania si v. altresì il decreto cautelare emesso da TAR Sicilia, 18 aprile 2020, n. 459, che si è espresso, in sede cautelare monocratica, sulla legittimità dell'ordinanza 11 aprile 2020, n. 16 del Presidente della Regione, contenente, analogamente a quanto previsto in Campania, tra le varie misure restrittive, il divieto dello svolgimento dell'attività sportiva. Tale ordinanza è stata impugnata «nella parte in cui contrasta con la normativa emergenziale adottata dal Legislatore, nonché con la normativa di rango costituzionale (artt. 16, 23, 41 e 117 Cost.), che riserva alla legge statale ed al Governo nazionale la possibilità di limitare la libertà di circolazione nel territorio». L'ordinanza sarebbe illegittima secondo i ricorrenti perché «le restrizioni “siciliane” sarebbero “incompatibili con la normativa statale […] che ammette la possibilità di «svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona» (art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.C.M. 10 aprile 2020)”». Il Tar siciliano ha rigettato la misura cautelare sulla base di una serie di rilievi, tra cui il fatto che l'ordinanza siciliana si fondava su un'adeguata istruttoria e che «l‘art. 8, comma 3, del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, laddove dispone che “si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle regioni, anche d'intesa con il ministero della salute, relative a specifiche aree del territorio regionale”». In senso analogo TAR Sicilia, 17 aprile 2020, n. 459.
[12] Sul punto si v., tra i vari, A. SANDULLI, Proporzionalità, in S. CASSESE (a cura di), in Diz. dir. pubbl., vol. V, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 4643 ss. V. Fanti, Dimensioni della proporzionalità: profili ricostruttivi tra attività e processo amministrativo, Giappichelli, Torino, 2012; A. SAU, La proporzionalità nei sistemi amministrativi complessi. Il caso del governo dl territorio, Milano, 2013. In merito al profilo dell'adeguatezza, S. NEGRI, Salute pubblica cit., 121, ha messo in rilievo che «la prassi dimostra che non sempre le decisioni adottate dalle autorità […] nazionali superano con successo il test dei diritti umani, e ciò si è verificato anche in occasione delle più recenti emergenze sanitarie dichiarate come “emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale” […] ai sensi del Regolamento sanitario internazionale». Secondo l'A. sarebbe necessaria una preventiva verifica di proporzionalità da parte del Comitato di emergenza (istituito ai sensi dell'art. 48 del Regolamento sanitario internazionale) delle misure adottate a fronte di emergenze sanitarie internazionali. All'esito di tale verifica il Comitato «potrebbe spingersi fino a vietare le misure non necessarie, ossia non supportate da alcuna giustificazione medico-scientifica, e non proporzionate, delle quali dovrebbe illustrare chiaramente l'incompatibilità con gli standard internazionali in materia di diritti umani» (p. 132).
[13] Sulla situazione esistente in termini di strutture sanitarie presenti nelle varie regioni del territorio nazionale si v. G. RODRIQUEZ, Coronavirus. Ecco la mappa delle terapie intensive italiane, in www.quotidianosanità.it, 21 marzo 2020. Per consultare i dati relativi alle singole Regioni e inerenti alla percentuale (distinta in base alla fascia di età) dei soggetti contagiati e del numero di decessi dovuti al COVID-19 si v. Epidemia Covid-19. Aggiornamento Nazionale (appendice), prodotto dall'Istituto superiore di Sanità, Roma e costantemente aggiornato. Dalla consultazione dei dati, sia relativi alle strutture sanitarie presenti, che al numero dei contagi e dei decessi, emerge chiaramente come la situazione campana non appaia affatto la più grave se comparata, appunto, con quella delle altre regioni.
[14] L'art. 42 del Regolamento sanitario internazionale prevede che gli Stati, nel determinare le procedure applicate per evitare la diffusione di malattie (cd. misure sanitarie), devono «fondare le proprie decisioni: (a) su principi scientifici; (b) su prove scientifiche disponibili di un rischio per la salute o, in caso tali prove non siano sufficienti, su informazioni disponibili incluse quelle fornite dall'OMS e da altre organizzazioni intergovernative e altri enti internaizonali; e (c) su qualsiasi consulenza o pareri specifici dell'OMS».
[15] In proposito V. BALDINI, Sul caso (o sul caos…) normativo al tempo dell'emergenza costituzionale, Stato costituzionale di diritto all'epoca del coronavirus, www.dirittifondametali.it, 2 aprile 2020.
[16] Sul ruolo indispensabile della, almeno tendenziale, ‘verità scientifica' rispetto alle misure di contenimento adottate si v. G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Ripresa del calcio? Riflessione sul rapporto fra scienza e decisione politica, in Tuttonapoli.net, 9 aprile 2020; ID., Le condizioni per riprendere ed il rischio di uno scontro ideologico, in Tuttonapoli.net, 21 aprile 2020.
[17] Sulla leale collaborazione ai tempi del Covid-19 si v. quanto osservato da A. DE SIANO, Ordinanze sindacali e annullamento cit. Per quanto concerne il dovere di colloborazione appare peraltro utile mettere in rilievo che il Regolamento sanitario internazionale, all'art. 1, prevede che a fronte di «“emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale”», ci sarebbe bisogno di una «risposta internazionale coordinata». A tal proposito si v. S. NEGRI, Salute pubblica cit., 119 ss.