Sommario:
- 1. Il quadro generale. Il «primo periodo» (9 marzo - 15 aprile 2020).
- 2. Il «secondo periodo» (16 aprile - 30 giugno 2020).
- 3. Le «eccezioni» comuni ai due periodi. Urgenza ex lege e ope iudicis.
- 4. Ancora sulla sospensione dei termini nel «primo periodo».
- 5. La sospensione dei termini nella mediazione e nella negoziazione assistita.
1. Il quadro generale. Il «primo periodo» (9 marzo - 15 aprile 2020).
Il d.l. 8 marzo 2020 n. 11 ha introdotto «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria». Il 17 marzo, poi, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 il cui art. 83 ha sostanzialmente riprodotto le disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 d.l. n. 11 del 2020 che sono stati abrogati (art. 83 co. 21).
Le misure previste per il processo civile [1] sono distribuite temporalmente in due periodi: un «primo periodo» (dal 9 marzo al 15 aprile) ed un secondo (dal 16 aprile al 30 giugno). Per il «primo periodo» le misure predisposte (anzitutto il differimento delle udienze e la sospensione dei termini processuali ex lege [2]) sono già in vigore. Sicché le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate «d'ufficio» a data successiva al 15 aprile 2020.
Nel medesimo arco di tempo è disposta pure la sospensione dei termini processuali in ordine al «compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali» [3]. Tali termini, ove abbiano inizio durante il periodo di sospensione, cominceranno a decorrere «alla fine di detto periodo», vale a dire dal 16 aprile 2020 (art. 83 co. 2) [4]. Vuoi il differimento d'ufficio (meglio, ex lege) delle udienze [5] vuoi la sospensione (ex lege, anch'essa) dei termini processuali non operano per le ipotesi – contraddistinte in vario modo per la loro urgenza – enumerate dall'art. 83 co. 3 [6] del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020. A mente dell'art. 83 co. 10, poi, «ai fini del computo di cui all'ar. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89 [7], nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020».
2. Il «secondo periodo» (16 aprile - 30 giugno 2020).
Relativamente al «secondo periodo»(dal 16 aprile al 30 giugno) si prevede che possano essere adottate dai capi degli uffici giudiziari [8] ulteriori misure [9] (contemplate dall'art. 83, comma 7) volte ad «evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone».
Ai capi degli uffici giudiziari è attribuito il potere di limitare e regolare l'accesso del pubblico agli uffici anche quanto agli orari. Spetta loro di definire «linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze», disponendo la celebrazione a porte chiuse delle udienze pubbliche (che nel processo civile sono, ai sensi dell'art. 128 c.p.c., quelle «in cui si discute la causa», mentre, come risaputo, secondo l'art. 84, comma 1, disp. att. c.p.c.le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche). Poteri ordinariamente assegnati al giudice «che dirige» l'udienza (il quale «può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume»: art. 128, comma 1, c.p.c.) sono in questo caso assegnati al capo dell'ufficio.
Non vi è ragione per negare che questa previsione valga anche dinanzi alla Suprema Corte, nei casi – oggi sensibilmente ridotti rispetto al passato – di fissazione della udienza pubblica. I capi degli uffici possono altresì stabilire lo «svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto» [10], assicurando in ogni caso il diritto al contraddittorio fra le parti, la cui partecipazione, per essere «effettiva», presuppone una appropriata informazione anche in ordine alle stesse modalità di collegamento.
A questo proposito è previsto che nel processo verbale di udienza – che già per regola generale (art. 126, comma 1, c.p.c.) «deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti» nonché la descrizione delle attività svolte, delle rilevazioni fatte e delle dichiarazioni ricevute – il giudice [11] dia atto «delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà».
Quanto invece alle udienze civili (e sono la gran parte, come tutti sanno) «che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti», il capo dell'ufficio può adottare misure che ne consentano lo svolgimento «mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice».
In questo modo, è resa possibile la eliminazione stessa della udienza – quale luogo del contatto diretto fra giudice e parti, protagonisti del processo – tramite un provvedimento insindacabile del capo dell'ufficio di carattere organizzativo-amministrativo. Se nel conferimento di questo «eccezionale» potere si indovina un riflesso della straordinarietà del momento che viviamo, è altrettanto sicuro che, nel disimpegnarlo, il capo dell'ufficio sarà chiamato ad usare ponderatezza e senso della misura. Tanto più che egli ha a sua disposizione una (ben più rassicurante) alternativa alla pura e semplice (e radicale) «cancellazione» della udienza, vale a dire il potere (di cui si è già avvalso il Primo Presidente della Suprema Corte) [12] di disporre il «rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020».
Un potere, questo, che conosce solo quelle medesime eccezioni già evidenziate con riguardo a quello che abbiamo denominato il «primo periodo» toccato dal decreto-legge sotto esame. Orbene, come nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile il differimento ex lege delle udienze e la correlativa sospensione dei termini (pur essa di fonte legale) sono esclusi nei procedimenti civili elencati nel comma 3 dell'art. 83, così, in questi medesimi procedimenti civili, anche nel periodo successivo (il «secondo periodo», dal 16 aprile al 30 giugno) è negato al capo dell'ufficio il potere, altrimenti generale, di disporre il rinvio (e sarà allora evidentemente un rinvio ope iudicis) delle udienze ad una data successiva (successiva, s'intende, al 30 giugno) [13].
Sempre con riferimento al c.d. «secondo periodo» (dal 16 aprile al 30 giugno) conviene indugiare sulla importante (ma non certo perspicua) previsione contenuta nel comma 8 dell'art. 83. Vi si prevede che «per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 5 e 6 [14] che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi».
La norma pare ispirata dal lodevole intendimento di mantenere «integri» (evitandone la prescrizione o la decadenza) i diritti soggettivi (anche di consistenza meramente processuale, ad es. il diritto di impugnazione) la cui tutela giurisdizionale sia «preclusa» in conseguenza delle misure adottate dal capo dell'ufficio giudiziario allorché esse impediscano la proposizione della domanda giudiziale (nella quale sia per l'appunto formulata la richiesta di tutela di quei diritti).
Non è, però, agevole additare in concreto le situazioni nelle quali, in dipendenza di misure consimili, la parte si trovi nella impossibilità di proporre una domanda giudiziale: le misure di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 83 riguardano, principalmente, procedimenti pendenti rispetto ai quali si immagina, al più, un differimento delle udienze, sicché davvero non si comprende in che modo quelle misure possano impedire tout court la proposizione di una domanda giudiziale.
Un tale effetto di assoluta preclusione all'iniziativa giudiziale neppure può del resto ipotizzarsi a fronte di una decisione dei capi degli uffici giudiziari di chiusura al pubblico degli uffici e ciò per un duplice ordine di motivi: (i) dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello la proposizione della domanda che richiede, diciamo così, un'apertura al pubblico degli uffici è quella che avviene nelle forme del ricorso da depositarsi presso la cancelleria, ma tale atto introduttivo – dinanzi a tali uffici giudiziari – può compiersi anche per via telematica [15] e dunque non potrà mai dirsi precluso per effetto dei provvedimenti di cui si sta discutendo; (ii) innanzi alla Corte di Cassazione ciò che può essere precluso per effetto della chiusura al pubblico degli uffici non è la proposizione del ricorso (e, dunque, l'esercizio del diritto di impugnazione) ma, eventualmente, il suo successivo deposito e, quindi, dovrebbe essere semmai su questo termine che dovrebbe operare la sospensione; (iii) davanti al giudice di pace, per il quale non è operativo il processo civile telematico, il caso ipotizzabile è il deposito del ricorso per proporre opposizione ad una sanzione amministrativa che potrebbe, in effetti, considerarsi tout court precluso in caso di chiusura totale degli uffici. Ma ciò che convince della sostanziale inutilità della norma è anche il fatto che, in ogni caso, la chiusura degli uffici non è mai assoluta, in quanto rimarrebbe comunque garantito il compimento di atti urgenti che sono tali, appunto, allorché – se non compiuti entro un determinato termine – comportano la perdita del diritto o altra decadenza o conseguenza negativa a carico della parte [16].
Complessa è, peraltro, la determinazione dei diritti (sostanziali) cui la norma si riferisce, i quali, stando al dettato normativo, sono esercitabili «esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti» assunti dal capo dell'ufficio. L'avverbio utilizzato («esclusivamente») lascia arguire che deve trattarsi di diritti relativamente ai quali gli effetti interruttivo della prescrizione e impeditivo della decadenza possono essere associati soltanto alla domanda giudiziale, essendo allo scopo irrilevanti eventuali atti stragiudiziali. Gli esempi in cui ciò si verifica non mancano nel nostro ordinamento, anche in tema di prescrizione (artt. 1495 co. 3, 1442, 1449 [17] c.c.). Si pensi poi ai casi non infrequenti nei quali l'effetto di impedimento della decadenza sostanziale, non potendo essere prodotto da un atto stragiudiziale (viceversa sufficiente in altre fattispecie [18]), presupponga una domanda giudiziale [19].
3. Le «eccezioni» comuni ai due periodi. Urgenza ex lege e ope iudicis.
I procedimenti civili individuati nel comma 3 dell'art. 83, sono sottratti, come anticipato, tanto al rinvio delle udienze ed alla sospensione dei termini ex lege nel «primo periodo», quanto, nel «secondo periodo», al rinvio ope iudicis della udienza. Si è in presenza di procedimenti civili che – ora per la natura degli interessi coinvolti (implicati nella dichiarazione giudiziale di adottabilità, sottesi alla domanda di alimenti, collegati alla cura della persona in varia misura incapace di provvedere alla cura di sé [20] nonché ai trattamenti sanitari obbligatori, alla richiesta di interruzione della gravidanza, alla protezione contro gli abusi familiari, alle espulsioni di cittadini stranieri), ora per la esigenza di tutela immediata che mirano a soddisfare – non tollerano un differimento della loro trattazione e decisione (chiameremmo questi procedimenti «urgenti per legge» [21]).
A questo riguardo, vale la pena sottolineare che il decreto-legge indica espressamente i provvedimenti inibitori della efficacia esecutiva e sospensivi della esecuzione dei provvedimenti impugnati (con appello e ricorso per cassazione), cioè i «procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile».
Si noti anzitutto che il rinvio all'art. 373 c.p.c. consente di riferire la norma anche alla sospensione della esecuzione in caso di revocazione (art. 401 c.p.c.) e di opposizione di terzo (art. 407 c.p.c.) [22]. Ne restano (irragionevolmente) escluse tuttavia altre ipotesi nelle quali l'intervento urgente del giudice non è meno indispensabile (dalla sospensione della efficacia del lodo arbitrale impugnato – art. 830, comma 4, c.p.c. –, alla sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto – art. 649 c.p.c. –, dalla sospensione della efficacia esecutiva del titolo nel caso di opposizione c.d. a precetto – art. 615, comma 1, c.p.c. – alla sospensione della esecuzione avviata – artt. 623, 624 c.p.c. –, ecc.).
Soccorre, allo scopo, la previsione di chiusura circa la dichiarazione di urgenza ope iudicis di specifici procedimenti civili. È previsto che «in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti», è possibile, volta per volta, una dichiarazione giudiziale di urgenza [23] che esonera il singolo procedimento dalle misure straordinarie esaminate in questo breve commento a prima lettura («la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile»). Questa norma di chiusura, mentre permette una valutazione di urgenza giudiziale caso per caso, limita i problemi che altrimenti si sarebbero potuti porre anche in riferimento alla tutela cautelare, in rapporto alla sola espressa previsione (nella norma in esame) dei «procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona» [24]. Ora, se per questi ultimi la urgenza è certo ex lege, nei restanti procedimenti cautelari, nei quali sono comunque coinvolti diritti rilevanti quantunque diversi da quelli «fondamentali della persona», la urgenza può essere assegnata con provvedimento giudiziale, subordinatamente peraltro alla positiva delibazione del fatto che la loro «ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti».
4. Ancora sulla sospensione dei termini nel «primo periodo».
Si impongono notazioni ulteriori a proposito della sospensione dei termini nel «primo periodo» (dal 9 marzo al 15 aprile). L'art. 1, comma 2, d.l. n. 11 del 2020 stabiliva, nel primo periodo allora indicato [25], la sospensione dei termini processuali in ordine al «compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1».
Presa alla lettera, la disposizione avrebbe potuto intendersi nel senso che la sospensione ex lege introdotta dalla norma (in quanto riferibile ai «procedimenti indicati al comma 1», che sono quelli, come si ricorderà, per i quali è disposto il rinvio d'ufficio delle udienze) riguardasse i soli processi civili pendenti per i quali era destinato ad operare il detto rinvio ex lege. Stando a questa lettura [26], gli unici termini “sospesi” sarebbero stati solo quelli in corso rispetto a procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, risultava fissata una udienza nel primo periodo, allora individuato, dal 9 marzo al 22 marzo 2020 [27]. Manifeste ragioni di opportunità suggerivano peraltro di interpretare il precetto in questione (per assegnargli un significato praticamente rilevante) ricollegandolo genericamente ai procedimenti civili «pendenti presso tutti gli uffici giudiziari», in tal modo estendendo la sospensione exart. 1, comma 2, d.l. n. 11 del 2020 a tutti i termini in corso ancorché relativamente a procedimenti per i quali non risultasse fissata alcuna udienza, o, comunque, la cui udienza risultasse fissata dopo il primo periodo “cuscinetto”.
Al di là della (pur rilevante) considerazione relativa alla modestissima portata pratica della norma qualora si fosse prediletta la interpretazione restrittiva prospettata in prima battuta, la lettura della norma in un senso estensivo pareva, in effetti, trovare conferma, a livello di interpretazione testuale, nel fatto che, al terzo comma dell'articolo 1, il legislatore aveva fatto riferimento – al fine di rendere applicabili le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 – «ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del comma 1». Pertanto, ai fini della sospensione dei termini processuali disposta nel secondo comma dell'art. 1 i procedimenti di cui al comma 1 erano, senz'altro, i procedimenti «pendenti presso tutti gli uffici giudiziari» tout court, mentre nel terzo comma la regola che si ricava per effetto della diversa e più specifica formulazione impiegata dal legislatore è, appunto, la limitazione dell'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 ai soli procedimenti pendenti rispetto ai quali risultava fissata, alla data di entrata in vigore del decreto, una udienza nel periodo cuscinetto e così rinviata d'ufficio ad una data successiva.
Pur volendo assecondare questa più ampia interpretazione, permaneva, tuttavia, una rilevante incertezza in ordine ai confini applicativi di codesta sospensione dei termini per il «compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1». Ed infatti avendo il legislatore adoperato una diversa formulazione rispetto a quella utilizzata dall'art. 1 l. n. 742 del 1969 [28] ed avendo disposto (inizialmente, v. infra) non la sospensione dei termini tout court ma la sospensione dei termini relativi a procedimenti «pendenti presso tutti gli uffici giudiziari», doveva certamente escludersi, ad es., l'applicazione della norma a quelle ipotesi in cui fosse in corso, alla data di entrata in vigore del decreto, un termine perentorio e/o a pena di decadenza per la proposizione di una domanda giudiziale in primo grado [29].
E così, per esemplificare, non potevano dirsi rientrare nella sospensione di cui all'art. 1, comma 2, né il termine di 90 giorni per l'impugnazione di una delibera assembleare, né quello per l'impugnazione di un licenziamento [30], né quello per la opposizione ad una fusione e/o ad una scissione, e via dicendo.
In dipendenza della originaria formulazione della norma vi erano, poi, ulteriori precisazioni che dovevano e potevano svolgersi quanto alla corretta individuazione dell'ambito di applicazione della sospensione di cui all'art. 1, comma 2, d.l. n. 11 del 2020. Il comma 1 dell'articolo 1, come veduto, delimitava originariamente (mediante il rinvio che a tale comma veniva fatto dal successivo comma 2) l'applicazione della sospensione ai «procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari». Il concetto di pendenza poteva, in effetti, intendersi in più modi: si sarebbe potuto, innanzi tutto, ritenere che ciò che rilevasse fosse la pendenza della lite tout court, ossia si sarebbe potuto ritener che ciò che contava ai fini della sospensione fosse esclusivamente il fatto che il decorso del termine venisse ad innescarsi nel momento immediatamente successivo a quello in cui una lite e/o una causa e/o un giudizio devono considerarsi iniziati secondo le regole volta a volta rilevanti [31]. A voler intendere la disposizione in tal modo ne sarebbe conseguito che ad essere sospeso sarebbe stato, ad es., il termine per la tempestiva iscrizione a ruolo tanto di una citazione introduttiva di un giudizio di primo grado, quanto di una citazione introduttiva di un giudizio di appello, così come di una citazione introduttiva di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo [32]. Ugualmente si sarebbe dovuto intendere sospeso il termine per il deposito del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c., con conseguente automatico differimento del termine per la notificazione del controricorso ai sensi dell'art. 370 c.p.c., e via dicendo.
Tuttavia, la nozione di «procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari» avrebbe potuto essere intesa anche in modo più limitato. Il fatto, cioè, che il legislatore avesse fatto riferimento ai procedimenti e non ai termini (come veduto sopra) e che, per di più, lo avesse originariamente fatto specificando che doveva trattarsi di procedimenti pendenti presso un (qualsiasi) ufficio giudiziario avrebbe potuto, infatti, giustificare la conclusione per cui ad essere sospesi fossero solo i termini il cui decorso venisse ad innescarsi in relazione ad un procedimento che risultasse, alla data di entrata in vigore del decreto, concretamente radicato presso un'autorità giudiziaria mediante le attività volta a volta richieste a seconda del rito applicabile e del tipo di procedimento.
E dunque, in tale più ristretta accezione del concetto di «procedimento pendente», i termini sospesi sarebbero stati solo quelli, ad es., in corso rispetto a giudizi ordinari di cognizione (di primo o secondo grado) in cui l'atto di citazione fosse stato non solo notificato ma anche iscritto a ruolo, ovvero rispetto a giudizi di cassazione in cui il ricorso fosse stato non solo notificato ma anche depositato ai sensi dell'art. 369 c.p.c., e così via.
Tale lettura, tuttavia, non poteva a nostro modo di vedere essere condivisa neppure nel vigore della originaria formulazione della norma in quanto non solo essa appariva priva, già allora, di alcun razionale fondamento alla luce delle esigenze avute di mira dal legislatore nell'emanare il d.l. n. 11 del 2020, ma anche perché non parevano potersi sopravvalutare gli elementi letterali sopra indicati. Il riferimento ai procedimenti (anziché alle cause, alle liti, ai processi e/o ai giudizi) si giustificava al lume della considerazione per cui si tratta di disposizioni destinate ad essere applicate tanto nel settore civile, quanto nel settore penale, mentre la specificazione che debba trattarsi di procedimenti pendenti «presso tutti gli uffici giudiziari» pareva trovare adeguata spiegazione nel fatto che voleva darsi enfasi e risalto alla circostanza di una generalizzata applicazione delle disposizioni così introdotte (insomma, la parte rilevante della disposizione non stava nel «presso» ma nel «tutti gli uffici giudiziari»).
Possiamo, quindi, concludere nel senso che – anche nel vigore della originaria formulazione della norma – ciò che rilevava ai fini della sospensione era il solo fatto che un procedimento fosse pendente nel senso di (semplicemente) iniziato secondo le disposizioni volta a volta applicabili [33]. La conclusione così raggiunta consentiva, poi, di risolvere l'ultimo dubbio che poteva prospettarsi in ordine alla corretta delimitazione dell'ambito applicativo della sospensione dei termini disposta dal secondo comma dell'art. 1 d.l. n. 11 del 2020. Il dubbio era se ad essere sospesi fossero anche i termini di impugnazione in senso lato, ossia i termini posti a pena di decadenza per il compimento di un atto processuale volto a contestare un precedente provvedimento con iniziativa destinata a dar luogo alla instaurazione di un diverso procedimento.
Poiché, come ci è sembrato preferibile fare, anche nel vigore della originaria formulazione della norma si doveva ritenere che la pendenza del procedimento fosse, tutto sommato, sinonimo di pendenza della lite e che, quindi, ciò che contava fosse il semplice fatto che una causa era iniziata (senza, dunque, che rilevasse il fatto che tale causa fosse anche concretamente incardinata nei ruoli dell'autorità giudiziaria), ne sarebbe dovuta conseguire l'applicabilità della sospensione anche ai termini posti per l'esercizio dei poteri in senso lato impugnatori che la legge riserva alle parti, esercitabili in vario modo, vale a dire, oltre che con i rimedi exart. 323 c.p.c., anche tramite opposizioni, reclami, ecc. previsti in altre norme del codice di rito o di leggi speciali [34]. Tale lettura – seppur in qualche modo contrastata dalla osservazione per cui, a rigore, il termine di impugnazione (ad es., per proporre appello) è interno alla generale litispendenza i cui effetti si producono dal momento dell'inizio della causa in primo grado e sino al passaggio in giudicato della sentenza ma esterno e successivo alla pendenza del procedimento chiusosi con il provvedimento da impugnare [35] – presentava, senza dubbio, il pregio della semplicità e appariva, in effetti, da preferire al fine di evitare inutili complicazioni in un momento così delicato.
Le conclusioni raggiunte nel testo circa la portata applicativa della sospensione nel vigore della originaria formulazione della norma sono, oggi, ovviamente confermate dalle modifiche apportate rispetto all'abrogato secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 11/2020 dall'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 il cui comma 2 – che si occupa, appunto, della sospensione – nel riferirsi, oramai, ai «procedimenti civili e penali» e non più ai «procedimenti di cui al comma 1» rende ragione di quanto – con fare didascalico e, per questo, pericoloso – si trova ora espressamente affermato nel secondo periodo del medesimo secondo comma dell'art. 83 per il quale «si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».
Eliminato il riferimento alla pendenza del procedimento, rientrano ora nella sospensione pure i termini processuali esterni alla pendenza della lite e posti a pena di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale in primo grado, qualora la proposizione della domanda giudizio sia, ovviamente, l'unico modo in cui sia possibile far valere il diritto [36].
La norma sulla sospensione di cui all'oramai abrogato comma 2 dell'art. 1 d.l. n. 11 del 2020 non conteneva, poi, alcuna espressa previsione quanto alle sue ricadute in ordine ai termini c.d. a ritroso. Quando trovi applicazione la sospensione feriale ex art. 1 l.n. 742 del 1969, come noto, i termini da calcolarsi a ritroso si considerano rispettati allorché, ad es., tra la data dell'udienza di prima comparizione e quello di tempestiva costituzione del convenuto vi sia un intervallo di tempo di cinquantuno giorni (venti più i trentuno di sospensione) [37]. Tale modo di applicazione della norma sul calcolo dei termini a ritroso in caso di sospensione comporta alcuni problemi allorché, come nella specie, il provvedimento che dispone codesta sospensione giunga, diciamo così, a sorpresa.
Anche nel vigore della originaria formulazione della norma si trattava, però, di problemi che potevano risolversi agevolmente al lume della considerazione per cui la sospensione dei termini di cui al comma 2 dell'art. 1 d.l. n. 11 del 2020 – proprio in quanto inaspettata ed imprevedibile – non poteva avere né l'effetto di far ritenere, ex post, tardiva una attività che quando è stata compiuta era perfettamente tempestiva [38], né quello di rendere inesigibile il rispetto del termine [39].
Sempre nel vigore della originaria formulazione della norma, poi, doveva giungersi alla conclusione per cui se tanto l'udienza quanto il termine a ritroso cadevano entrambi nel periodo cuscinetto, allora era ragionevole ritenere [40] che il disposto rinvio di ufficio dell'udienza comportasse anche lo slittamento in avanti del termine non ancora scaduto al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge [41]. Nel d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (art. 83 co. 2, ultimo periodo) si è, invece, espressamente stabilito che «quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto». Tale previsione - se conferma, diremmo, a fortiori la nostra lettura circa il dovuto slittamento in avanti del termine allorché l'udienza rispetto al quale esso deve essere calcolato a ritroso sia rinviata d'ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 o ai sensi del settimo comma, lett. g), – introduce però una novità [42], nel senso che, ad es., fissata udienza di prima comparizione ai sensi del quinto comma dell'art. 168-bis c.p.c. al 30 aprile 2020, tale udienza andrà necessariamente rinviata ad una data successiva – ancorché non ricadente nel primo periodo dal 9 marzo al 15 aprile – al fine di permettere al convenuto di costituirsi tempestivamente compiendo le attività necessarie al di là del periodo di sospensione [43].
5. La sospensione dei termini nella mediazione e nella negoziazione assistita.
Il comma 20 dell'art. 83 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020prevede che per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 «sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del d.lggs. 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti».
Con riferimento alla mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, la previsione serve, innanzi tutto e principalmente [44], a sterilizzare – per il periodo considerato – l'operatività della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 6 a tenore del quale il termine trimestrale di durata massima del procedimento «non è soggetto a sospensione feriale». L'intero periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile (estremi compresi), quindi, dovrà aggiungersi al residuo periodo di durata del procedimento di mediazione maturato sino all'8 marzo 2020 [45].
Per la negoziazione assistita, la previsione contenuta al comma 20 dell'art. 29 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 determina, invece, (i) la sospensione del termine di 30 giorni entro il quale la parte che ha ricevuto l'invito deve esprimere la propria adesione alla procedura, ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, nonché (ii) la sospensione del termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), d.l. 12 settembre 2014, n. 132.
La sospensione di questi termini, peraltro, opera solo con riferimento a quei casi in cui la mediazione o la negoziazione assistita siano condizione di procedibilità della domanda giudiziale e solo quando detti procedimenti obbligatori siano già stati instaurati al 9 marzo 2020.
Quanto alla limitazione della sospensione ai soli procedimenti di mediazione o negoziazione assistita che costituiscano condizione di procedibilità della domanda, essa pare trovare giustificazione nell'osservazione per cui l'allungamento del termine massimo di durata che si produce per effetto della sospensione ha senso solo in tali procedimenti rispetto ai quali il legislatore, imponendo l'obbligatorietà, vuole che le parti – che sono costrette a servirsi dello strumento e che, quindi, decorso inutilmente il termine di cui all'art. 6 d.lgs. n. 28 del 2010 sarebbero senz'altro indotte a introdurre o continuare il giudizio ordinario – usufruiscano in modo pieno, completo ed effettivo della mediazione [46].
Meno chiara è la ragione che ha indotto il legislatore a limitare l'applicazione della sospensione del termine ai soli procedimenti di mediazione e negoziazione assistita obbligatori «promossi entro il 9 marzo 2020». In primo luogo, poiché questa sospensione è stata introdotta, seppure con efficacia retroattiva (ossia ricomprendendo anche un periodo antecedente la sua entrata in vigore), dal d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, non si capisce perché i procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita obbligatori promossi tra il 10 marzo ed il 16 marzo – ossia in un periodo in cui non vi era alcuna previsione relativa a detti procedimenti – non debbano beneficiare della sospensione in parola.
In ogni caso, la previsione pare davvero di difficile spiegazione perché pregiudica, in sostanza, proprio il raggiungimento dell'obbiettivo avuto di mira dal legislatore con la sospensione del termine di durata massima della mediazione e negoziazione assistita obbligatorie (ossia far sì che il procedimento si svolga in modo effettivo). Ed infatti, depositata una istanza di mediazione il 10 marzo, la mancata sospensione dei termini imporrà comunque uno svolgimento del procedimento senza che le parti – per evidenti ragioni – abbiano alcun interesse e possibilità di ricercare effettivamente un accordo. Verosimilmente, il legislatore nel limitare la previsione ai soli procedimenti «promossi entro il 9 marzo 2020» è partito dal presupposto (erroneo, a nostro avviso) che l'atto compiuto dopo tale data sia da considerarsi – in quanto posto in essere nel periodo di sospensione – privo di alcuna rilevanza e, tutto sommato, siccome tamquam non esset.
Si tratta, però e come anticipato, di un presupposto fallace perché la sospensione riguarda i termini e non i procedimenti in quanto tali con la conseguenza per cui, nelle more della sospensione dei termini, nessuna norma vieta il compimento dell'atto rendendolo nullo o altrimenti invalido (ancorché da questo non potranno scaturire conseguenze sull'ulteriore svolgimento del procedimento, nel senso che eventuali termini innescati dal compimento di questo cominceranno a decorrere, comunque, alla fine del periodo di sospensione).
Rimane, da ultimo, da precisare che saranno ugualmente sospesi i termini che il giudice abbia assegnato alle parti (i) ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, (ii) ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, e (iii) ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010. Tali termini, peraltro, devono intendersi sospesi, non in virtù del comma 20 dell'art. 83, bensì in dipendenza della generale sospensione di cui al comma 2 del medesimo art. 83 [47].
Riferimenti bibliografici:
[1] Il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini riguardano tanto i procedimenti civili quanto quelli penali. Le previsioni dell'art. 83 si applicano - «in quanto compatibili» - anche «ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare» (art. 83 co. 21). L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 83 prevede, comunque, che «si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine [per la mediazione ed il reclamo in materia tributaria] di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546». Alla giustizia amministrativa è invece dedicato l'art. 84 del decreto-legge 18 del 17 marzo 2020.
[2] Sul rinvio ope iudicis delle udienze in quello che abbiamo chiamato il «secondo periodo» (16 aprile-30 giugno 2020) v. infra § 2.
[3] Il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha, infatti, modificato la previsione che compariva nell'abrogato articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 dell'8 marzo 2020 sostituendo le parole «indicati al comma 1» con le parole «civili e penali». Il secondo comma dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 prevede, dunque, che devono pertanto intendersi «sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali».
[4] Potrà trattarsi tanto di termini che si innescano per effetto del compimento di un atto nel periodo di sospensione (notificazione della sentenza al procuratore costituito ai fini della decorrenza del termine breve), quanto di termini che si inneschino nel periodo di sospensione per effetto di qualcosa che è accaduto primo del 9 marzo (si immagini, ad es., che il giudice, con provvedimento emesso fuori udienza e comunicato alle parti il 7 marzo, abbia concesso i termini di cui all'art. 183 facendoli espressamente decorrere dal 9 marzo).
[5] Il differimento d'ufficio delle udienze potrà, in taluni casi, comportare anche lo slittamento del termine la cui decorrenza operi a ritroso rispetto all'udienza rinviata. Così, ad es., fissata udienza pubblica e/o adunanza in camera di consiglio (anche non partecipata) per il 20 marzo 2020, la memoria da depositarsi cinque giorni prima nel caso di udienza pubblica o di adunanza camerale non partecipata innanzi alla sesta sezione – ovvero dieci giorni prima nel caso di cui all'art. 380-bis1 c.p.c. – potrà e dovrà depositarsi cinque o dieci giorni prima della nuova udienza o adunanza. Ciò non varrà, però, per le ipotesi in cui il termine da calcolarsi a ritroso sia già spirato prima del 9 marzo 2020 ma l'udienza rispetto a cui detto termine è stato calcolato sia rinviata d'ufficio perché fissata nel periodo cuscinetto (ad es. udienza di prima comparizione fissata al 20 marzo e rinviata d'ufficio al 30 aprile: il convenuto avrebbe dovuto costituirsi tempestivamente venerdì 28 febbraio cosicché la decadenza oramai maturata non sarà rimuovibile per effetto del successivo rinvio d'ufficio). Per le novità apportate in ordine ai termini da calcolarsi a ritroso dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 v. anche infra.
[6] Vi sono menzionate, quanto al settore civile, le «cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 [quanto cioè alla tutela giurisdizionale connessa ai procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale]; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 [in ordine all'intervento del giudice tutelare nella speciale ipotesi di richiesta di interruzione della gravidanza di donna di età inferiore agli anni diciotto]; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile».
[7] Si tratta della cosiddetta «Legge Pinto» riguardante, come noto, la «equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo».
[8] È previsto che sia sentito – tra gli altri – il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti. Il Decreto n. 36 del Primo Presidente della Cassazione del 13 marzo 2020 (sul quale v. infra, § 5) è stato assunto «visto il parere favorevole espresso dal Procuratore generale e con riserva di sentire gli Organismi Forensi e l'autorità sanitaria competente».
[9] Ferma restando la verifica di compatibilità, le previsioni dei commi 6 e 7 dell'art. 83 «si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare».
[10] Il 10 marzo 2020 il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia ha emanato un provvedimento con il quale, all'art. 2, ha individuato in “Skype for Business” e “Teams” i programmi che potranno essere utilizzati per il collegamento da remoto organizzati dal giudice. La lettera f) del comma 7 dell'art. 83 prevede l'obbligo per il giudice, prima dell'udienza che si volgerà in tali forme telematiche, di comunicare ai procuratori delle parti (e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione) giorno, ora e modalità di collegamento.
[11] Per l'art. 130 co. 1 c.p.c. «il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice». La notoria assenza nella gran parte dei casi del cancelliere in udienza spiega perché l'art. 2 co. 2 lett. f) si riferisca solo al giudice.
[12] Decreto n. 36 del 13 marzo 2020(v. infra).
[13] Pure con riferimento a questi procedimenti esclusi dal regime di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 83 è prevista, peraltro, la possibilità di adottare tutte le restanti misure organizzative di cui al comma 7.
[14] Ovviamente il riferimento al comma 6 serve per estendere il richiamo alle misure previste dal comma 7 in quanto finalizzate al raggiungimento delle finalità individuate dal comma 6. Non è chiaro, invece, il richiamo al comma 5 che riferendosi ai procedimenti ex lege urgenti parrebbe escludere che possano essere adottate misure che impediscano la proposizione (e la trattazione) della relativa domanda.
[15] Stando all'art. 83 co. 11 «dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 183, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo». Il comma 11 dell'articolo 83 rende, dunque, obbligatorio sino al 30 giugno 2020 il deposito telematico (anche) degli atti introduttivi e di costituzione per i quali, al contrario, d'ordinario il deposito telematico è una mera facoltà.
[16] Ciò si dice anche perché, a nostro avviso, deve ritenersi che le misure di cui al comma 7 dell'art. 83 sono le uniche (tipiche) misure che i capi degli uffici giudiziari possono adottare per assicurare le finalità di cui al comma 6.
[17] Si consideri, ad esempio, l'art. 1495 co. 3 cit. e il termine di un anno (dalla consegna della cosa) che vi figura – qualificato dal legislatore di prescrizione – ai fini della proposizione della domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo. In proposito la giurisprudenza nel tempo ha ritenuto (non senza eccezioni) che – trattandosi di esercizio di un diritto potestativo (tale essendo l'esperimento dell'azione di risoluzione di un contratto di compravendita per vizi della cosa venduta) – l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando inidoneo allo scopo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora. Sembra, in effetti, la soluzione preferibile. In senso contrario v., però, da ultimo, Cass., sez. un., 11 luglio 2019, n. 18672 (secondo cui, nel contratto di compravendita, costituiscono – in base all'art. 2943 co. 4 c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi ex art. 1495 co. 3 cit., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219 co. 1 c.c., con la produzione dell'effetto generale descritto nell'art. 2945 co. 1 c.c.).
[18] Si pensi all'art. 2113 c.c. (quanto alla impugnativa delle rinunzie o transazioni nel diritto del lavoro). In tal caso, essendo sufficiente il compimento di atto stragiudiziale per impedire la decadenza, la norma esaminata nel testo (art. 2 co. 3) non potrebbe, comunque, operare.
[19] Per solito costitutiva.
[20] Si tratta dei «procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute».
[21] Così da distinguerli dai procedimenti dichiarati urgenti ope iudicis (sui quali v. infra).
[22] In entrambe le norme testé citate è previsto che il giudice rispettivamente della revocazione e della opposizione di terzo possa pronunciare, dietro istanza di parte, «la ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito».
[23] Per il giudizio di cassazione si consideri quanto disposto dal Decreto n. 36 del Primo Presidente. Vi si prevede che «l'attività di spoglio dovrà essere rivolta prioritariamente ad individuare i procedimenti che rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lett. g) [del decreto-legge 11/2020, oramai abrogato]», «improntando il servizio alla massima flessibilità e riducendo le presenze nel rispettivo turno». Si stabilisce altresì che, nel civile, allo spoglio provveda la Sesta sezione «per i nuovi procedimenti» e gli uffici spoglio sezionali «per i ricorsi loro già trasmessi».
[24] Vengono alla mente subito i provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. Proprio relativamente ad essi si è assistito, come tutti sanno, ad una progressiva estensione dei diritti fondamentali della persona. V., se vuoi, A. Panzarola-R. Giordano, I provvedimenti di urgenza (art. 700 c.p.c.), Zanichelli, Bologna, 2016. Conviene anche precisare, al di là della difficoltà di additare in concreto in quali casi possa dirsi venire in rilievo un diritto fondamentale della persona tutelato in via cautelare urgente, che occorrerà aver riguardo all'oggetto del procedimento e non al soggetto da cui proviene l'iniziativa. Nel senso che, ricorrendo una ipotesi di questo genere, il reclamo della parte soccombente nel procedimento cautelare introdotto da chi intendeva tutelare tramite esso un proprio diritto fondamentale sarà, comunque, escluso dalla sospensione (ancorché con il reclamo non si propizi la tutela di tale diritto fondamentale ma, anzi, si neghi l'esistenza di ragioni affinché esso sia tutelato in via cautelare e urgente).
[25] 9 marzo/22 marzo.
[26] Il comunicato urgente del Ministro della Giustizia comparso alle 17:30 di domenica 8 marzo sul sito del Ministero faceva, in effetti, propendere per tale interpretazione restrittiva. In quel comunicato, nell'illustrare i contenuti del decreto-legge (allora di prossima adozione), si precisava, con riferimento al secondo comma dell'art. 1, che «durante il medesimo periodo [ossia, al tempo, quello dal 9 al 22 marzo 2020] sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati». Questo riferimento ai procedimenti “rinviati” rendeva, dunque, ragione della interpretazione restrittiva inizialmente prospettabile e, in effetti, da più parti prospettata. Eguale riferimento, peraltro, compare nella circolare del Direttore Generale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del 12 marzo 2020 relativa ad alcuni aspetti derivanti dall'adozione delle misure di contenimento e contrasto al contagio da COVID-2019 in relazione alle attività del personale in servizio presso gli Uffici NEP. Anche in questo documento di derivazione ministeriale, in effetti, si dice che il decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11 «ha introdotto, pur senza disciplinare esplicitamente le attività di notificazione-esecuzione-protesti, un “periodo cuscinetto” sino al 22 marzo 2020, durante il quale – salvo eccezioni, in materia civile e penale – in tutti gli Uffici giudiziari italiani le udienze non saranno tenute e sarà sospesa la decorrenza di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti rinviati».
[27] Uno dei casi che poteva ragionevolmente immaginarsi era quello di un procedimento ordinario, a cognizione piena, di primo grado pendente innanzi al Tribunale per il quale risultava fissata una udienza, ad es., il 20 marzo 2020 e rispetto al quale fosse in corso – nel periodo originariamente considerato dal primo comma dell'art. 1 del D.L. 11/2020 – il terzo ed ultimo termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. con scadenza prevista al 10 marzo 2020. In tal caso, il termine sarebbe venuto a scadenza il 24 marzo 2020, perché gli ultimi due giorni avrebbero ripreso a decorrere dal 23 marzo (compreso).
[28] «Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
[29] La giurisprudenza di legittimità, come noto, insegna che tra i termini processuali per i quali l'art. 1 della legge n. 742 del 1969 prevede la sospensione nel periodo feriale vanno compresi non soltanto i termini inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo deve essere instaurato, quando l'azione in giudizio rappresenta l'unico strumento a tutela dei diritti dell'attore.
[30] L'esempio non è impreciso. La sospensione disposta dal secondo comma dell'art. 83 prevede, infatti, delle eccezioni (elencate nel comma 3 dell'art. 83) che non coincidono con quelle che si applicano alla sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 1 L. 742/1969 (tra cui, come noto, rientrano le controversie in materia di lavoro).
[31] Per procedimenti civili pendenti devono intendersi, beninteso, non solo i processi di cognizione (tanto a rito ordinario, quanto a rito speciale) ma anche i procedimenti esecutivi, concorsuali, di volontaria giurisdizione e via dicendo. E così, per esemplificare, a voler ritenere rilevante al fine di considerare pendente un procedimento ai sensi del primo comma il semplice fatto dell'inizio del procedimento, dovrebbe intendersi sospeso il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso un atto “interno” ad un procedimento esecutivo iniziato con il pignoramento (ancorché tale pignoramento non sia stato ancora iscritto a ruolo), mentre non pareva potersi ritenere sospeso il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere l'irregolarità formale del precetto prima che sia iniziata l'esecuzione perché, come noto, l'atto di precetto è atto esterno all'espropriazione forzata (che inizia con il pignoramento, art. 491 c.p.c.) ed alla esecuzione per consegna e rilascio (che inizia con la notificazione del c.d. avviso di sloggio, art. 608 c.p.c.). Le modifiche introdotte con l'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 giustificano, invece, la conclusione circa l'applicazione della sospensione anche al termine di 20 giorni per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di precetto.
[32] Ciò che pone, però, un problema quanto al coordinamento di tale “improvvisa” sospensione con il calcolo del termine minimo a comparire di cui all'art.163-bis c.p.c. Si immagini, cioè, una citazione notificata (ossia, consegnata al destinatario) il 6 marzo con udienza indicata al 14 maggio 2020 (tra la data della notificazione della citazione e quella dell'udienza ci sono, in tal caso, 100 giorni, quindi un termine superiore a quello minimo). Calcolando, però, il periodo di sospensione dal 9 marzo al 15 aprile, il termine minimo diventerebbe inferiore a quello minimo di cui all'art. 163-bis c.p.c. In tale ipotesi, in effetti, la soluzione non è per nulla agevole da individuare: si potrebbe, cioè, essere indotti a privilegiare la posizione dell'incolpevole attore che incorrerebbe in una nullità sopravvenuta senza che avere alcuna possibilità di evitarla (semplicemente perché, come detto, alla data di notificazione della citazione non poteva questi prefigurarsi una sospensione disposta ex post), ma allo stesso tempo potrebbe valorizzarsi la posizione del convenuto che, nel caso in cui l'attore proceda (come possibile) alla iscrizione a ruolo alla ripresa del termine (ossia, dopo il 15 aprile), avrebbe a disposizione un termine inferiore a quello di legge per consultare, tra l'altro, i documenti depositati dall'attore. Né in tale scenario potrebbe soccorrere l'ipotesi di un rinvio dell'udienza indicata in citazione (ai sensi del comma quinto dell'art. 168-bis c.p.c., o anche per effetto di un provvedimento assunto ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h, del decreto-legge in commento) atteso che per alcune pronunce della Suprema Corte (si v., ad es., Cass. civ., Sez. VI – 2, 6 febbraio 2018, n. 2853, Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2014, n. 15128) “ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., decorrenti dalla data della notifica della citazione (in primo grado ed in appello), occorre fare riferimento alla data dell'udienza fissata in citazione, fermo restando che, in caso di inosservanza dei predetti termini, la nullità della citazione non è sanata quando essi risultino rispettati per effetto del differimento dell'udienza a norma dell'art. 168 bis, quarto e quinto comma, cod. proc. civ.”.
[33] Ciò che consente, quindi, di ritenere sospeso, ad es., il termine per la riassunzione del giudizio nel caso di cancellazione della causa dal ruolo.
[34] Tale conclusione, peraltro, trovava pure conferma nella relazione al disegno di legge presentato al Senato con il numero 1757 per la conversione del D.L. 11/2020 in cui può leggersi che «il comma 2 del medesimo articolo 1, con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti, anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato, dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione»
[35] Anche a voler ammettere, quindi, che i termini per le impugnazioni ordinarie siano sospesi ai sensi del secondo comma dell'art. 1, sarebbero invece rimasti fuori dalla sospensione (nel vigore della originaria formulazione della disposizione) i termini – se già in corso – per la proposizione di una impugnazione straordinaria che dà luogo ad una nuova litispendenza. Può anche aggiungersi, poi, che a voler enfatizzare la rilevanza, ai fini della applicazione della sospensione dei termini di impugnazione in senso lato, della circostanza che debba comunque trattarsi di una impugnazione e/o contestazione sollevabile nell'ambito di un procedimento sostanzialmente unitario già pendente (ossia incardinato presso una autorità giudiziaria) ancorché diviso per fasi ne sarebbero conseguite conclusioni quantomeno irrazionali o comunque poco giustificabili nell'ottica della parità di trattamento; nel senso che sospeso si sarebbe allora potuto ritenere il termine per la proposizione di un reclamo cautelare (in procedimenti cautelari che non abbiano ad oggetto diritti fondamentali della persona, v. supra), quello per la opposizione a decreto ingiuntivo, quello per la proposizione di una opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. (perché si inserisce nel procedimento concorsuale pendente e costituisce, comunque, sviluppo a cognizione piena della fase sommaria svoltasi innanzi al giudice delegato), mentre non sarebbe stato sospeso il termine per l'appello, per il ricorso per cassazione, per la revocazione ordinaria o per il regolamento di competenza.
[36] E che, come veduto, non potevano beneficiare della sospensione nel vigore della originaria formulazione della norma atteso che essa si riferiva, come più volte detto, ai termini relativi ad un procedimento pendente (v. la precedente nt. 28). Tuttavia, se la modifica intervenuta non incide in modo innovativo (a nostro modo di vedere) sulla estensione della sospensione ai termini di impugnazione (che potevano intendersi sospesi per effetto di una generosa ed ampia interpretazione del concetto di pendenza del procedimento; v. supra nel testo e nelle note) – e dunque non pone problemi, diciamo così, intertemporali – questa stessa modifica determina, invece, un innovativo ampliamento dell'ambito di applicazione della sospensione, oggi operante anche per i termini esterni al procedimento e posti a pena di decadenza per la proposizione dell'azione in giudizio. A nostro modo di vedere, poiché l'art. 83, comma 2, dispone la sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile 2020, se un termine per impugnare una delibera assembleare o per impugnare un licenziamento veniva a scadere nel periodo dal 9 al 16 marzo (ossia prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, il loro mancato rispetto non produce alcuna decadenza, nel senso che quella sospensione è destinata ad operare, diciamo così, in modo retroattivo rimuovendo la solo apparente decadenza nel frattempo maturata. Ovviamente – ma il rilievo, lo concediamo, è persino banale – se entro il termine originario destinato a scadere nel periodo dal 9 al 16 marzo l'impugnazione della delibera e/o del licenziamento sono state proposte, l'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 non comporterà la possibilità di un rinnovato esercizio del potere oramai consumatosi.
[37] Immaginando una udienza indicata in citazione (o differita ai sensi del quinto comma dell'art. 168-bis c.p.c.) al 2 settembre, il termine per la costituzione tempestiva scadrà il 13 luglio. Nel caso di termine a ritroso, infatti, la sospensione non fa allungare il termine in avanti ma fa spostare il termine all'indietro. Nel caso di sospensione improvvisa, però, questo modo di operare non è concepibile (v. infra).
[38] Pertanto, immaginando una udienza di indicata in citazione (o differita ai sensi del quinto comma dell'art. 168-bis c.p.c.) al 20 marzo ed immaginando che il convenuto si sia costituito il 28 febbraio, il fatto che il periodo tra il 15 aprile ed il 9 marzo sia indicato come periodo di sospensione non incide, chiaramente, sulla tempestività della costituzione. Sopra, peraltro, abbiamo precisato che il rinvio di ufficio di detta udienza disposto ai sensi del primo comma dell'art. 1 non potrà rimettere in termini il convenuto che non si sia costituito tempestivamente entro il 28 febbraio, atteso che la decadenza oramai maturata non potrà, crediamo, essere ex post rimossa.
[39] Di conseguenza, in tutti i casi in cui il termine a ritroso scada nel periodo cuscinetto (9 marzo-15 aprile 2020), detto termine dovrà considerarsi rispettato allorché l'atto venga compiuto entro il giorno di sua originaria scadenza (ancorché, come veduto, tale scadenza cada nel periodo di disposta sospensione che, però, in tali casi penalizzerebbe la parte e, dunque, non può operare). Ma su questo aspetto v. anche quanto osservato infra in ordine alle modifiche introdotte con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.
[40] Lo si può dedurre pure da quanto prevede il Decreto n. 36 del 13 marzo 2020 del Primo Presidente della Corte di Cassazione. Con questo provvedimento si è stabilito, tra l'altro, che, «nel settore civile, tutte le udienze e le adunanze camerali fissate nel periodo dal 23 marzo al 10 aprile 2020 sono soppresse; le relative cause sono rinviate a nuovo ruolo, salvo quelle indicate nell'art. 2, comma 2, lett. g) del d.l. n. 11 del 2020, che, previa individuazione, saranno rifissate a una udienza o camera di consiglio successiva al 31 maggio 2020». Nelle premesse del provvedimento può leggersi che la necessità del differimento anche di queste udienze o adunanze è dovuta «alla circostanza che per molte di esse i termini di presentazione delle memorie andrebbero a scadere nel periodo dal 9 al 22 marzo, nel quale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato d.l., sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto». Poiché per il settore penale si è espressamente disposto che «per i procedimenti rinviati ex officio, il termine di presentazione [delle memorie] sarà computato con riguardo alla nuova data di udienza che verrà fissata», pare ragionevole ritenere che lo stesso valga anche per il settore civile. Nel senso che in tutti i casi di rinvio di ufficio della udienza o della adunanza, il termine a ritroso per il deposito delle memorie verrà calcolato avendo come riferimento la nuova udienza o adunanza (ancorché l'originario termine scada dopo il 15 aprile).
[41] Con riferimento al processo ordinario di cognizione avanti il Tribunale, come noto, il termine a ritroso per la costituzione tempestiva del convenuto viene calcolato con riferimento all'udienza indicata in citazione, ovvero con riferimento a quella differita con apposito provvedimento del giudice istruttore ai sensi del quinto comma dell'art. 168-bis c.p.c. Non rileva, al contrario, il differimento automatico di cui al quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c. Tali previsioni, tuttavia, non sono a nostro avviso rilevanti con riferimento a quanto disposto dal decreto-legge 11/2020. Nel senso che (i) qualora, ad es., l'udienza indicata in citazione del 15 aprile 2020 risulti confermata, il differimento d'ufficio dell'udienza ad una data successiva al 15 aprile comporterà, senz'altro, anche lo slittamento in avanti del termine di costituzione tempestiva del convenuto (termine, cioè, che verrà a scadenza 20 giorni prima della nuova udienza), (ii) qualora, ad es., l'udienza indicata in citazione sia stata già differita al 20 aprile 2020 ai sensi del quinto comma dell'art. 168-bis c.p.c. e venga rinviata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g), allora il termine di costituzione tempestiva del convenuto verrà a scadenza venti giorni prima della nuova udienza.
[42] Anche con riferimento a questa innovativa previsione si potrebbero porre alcuni problemi di diritto intertemporale. Si immagini il caso di una udienza di prima comparizione fissata al 30 marzo 2020 rispetto alla quale, dunque, il termine per costituzione tempestiva scadeva il 10 marzo (non era possibile, come visto, considerarlo scaduto prima perché la sospensione, in quanto improvvisa, non poteva aver l'effetto di rendere inesigibile il rispetto del termine neppure nel vigore della originaria formulazione della norma; v. supra). Si immagini, ancora, che il convenuto non si sia costituito entro il 10. Potrà questo convenuto costituirsi tempestivamente almeno venti giorni della udienza così come rinviata di ufficio a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020? A rigore, nel caso di specie il differimento è stato disposto quando la decadenza era già maturata e in precedenza abbiamo ritenuto che in casi come questi il differimento non può comportare una rimessione in termine. Nel caso di specie, però, la decadenza sarebbe comunque maturata nel periodo di sospensione considerato dal secondo comma dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 e, quindi, la risposta è la stessa che ci siamo sentiti di poter dare con riferimento alla scadenza dei termini per proporre la domanda giudiziali (prima esclusi, ora ricompresi nella sospensione). Pertanto – fermo, anche qui, che se quel convenuto si è costituito il 10 marzo, il differimento disposto ex post non potrà permettergli una nuova costituzione rispetto alla nuova udienza (atteso che il suo potere si è oramai consumato per avvenuto esercizio) – la decadenza solo apparentemente maturata il 10 marzo sarà, diciamo così, rimossa retroattivamente per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 83, comma 2, ultimo periodo, il quale, come visto, ricomprende nella sospensione (anche) un periodo di tempo precedente la sua entrata in vigore («dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020»).
[43] Il rinvio dell'udienza – anche se fissata per una data successiva tanto al 15 aprile, quanto al 30 giugno – si renderà pure necessario allorché, ad es., l'allungamento dei termini per le tre memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. derivante dalla sospensione di cui al comma 2 dell'art. 83 comporti che la scadenza dell'ultimo cada in una data successiva alla udienza originariamente fissata.
[44] Potremmo anche dire esclusivamente, atteso che nel procedimento di mediazione regolato dal d.lgs. 28/2010 non esistono altri termini la cui scadenza può procurare conseguenze rilevanti sul piano delle facoltà, dei diritti e dei poteri delle parti. Qualora, però e per esemplificare, il regolamento dell'organismo preveda, ad es., che l'istanza di mediazione e la fissazione del primo incontro siano notificati entro un certo termine al chiamato, anche questo termine dovrò senz'altro ritenersi sospeso ancorché il suo mancato rispetto non possa provocare alcuna definitiva conseguenza negativa sull'ulteriore corso della procedura.
[45] Per intendersi: introdotta la mediazione il 1 febbraio 2020, il termine di tre mesi scadrà l'8 giugno 2020 (tre mesi dal 1 febbraio più 38 giorni di sospensione dal 9 marzo al 15 aprile).
[46] Lo stesso ragionamento parrebbe valere anche per la negoziazione assistita, nel senso che anche in questo caso si vuole impedire che l'utilizzo dello strumento imposto dal legislatore venga mortificato nella sua effettività dall'inutile decorso di un termine in cui – per evidenti ragioni – le parti e i loro avvocati non possono dedicare particolare cura o attenzione allo svolgimento di un'attività volta alla ricerca di un accordo che impedisca il contenzioso. È pur vero, però, che, diversamente da quanto accade nella mediazione obbligatoria, il termine massimo per la durata della negoziazione è frutto dell'accordo delle parti (atteso che la parte invitata potrebbe declinare l'invito e così far considerare avverata la condizione) e, quindi, in tal caso la situazione sembrerebbe, almeno in parte, equiparabile a quella della mediazione volontaria rispetto alla quale non opera alcuna sospensione del termine massimo di durata semplicemente perché, se le parti hanno voluto, entrambe, la mediazione, allora saranno le stesse parti a voler che essa prosegua effettivamente sino all'eventuale raggiungimento di un accordo.
[47] Il secondo comma dell'art. 83 disciplinerà, altresì, la sospensione del termine di cui al comma 6 dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 e di quello di cui all'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, beninteso nei casi in cui la decadenza non possa essere impedita se non con la proposizione della domanda giudiziale.