Sommario:
- 1. Introduzione.
- 2. La proposizione dell’opposizione.
- 3. Il decreto del giudice e la sua notificazione.
- 4. La costituzione dell’opposto e la domanda riconvenzionale.
- 5. L’oggetto e i limiti del giudizio di opposizione: a) le disposizioni della l. n. 92 del 2012 rilevanti al riguardo.
- 6. (Segue): b) le domande riconvenzionali.
- 7. (Segue): c) la chiamata in causa e l’intervento di terzi.
- 8. (Segue): d) le domande non proposte nella fase a cognizione sommaria.
- 9. (Segue): e) le domande già proposte nella fase a cognizione sommaria.
- 10. La trattazione: a) la disciplina generale.
- 11. (Segue): b) le formalità non essenziali al contraddittorio.
- 12. La decisione.
Il nuovo rito per l’impugnazione giudiziale del licenziamento, non essendo assimilabile ad alcuno dei modelli processuali già presenti nell’ordinamento, pone delicati problemi interpretativi. Con riferimento alla fase di opposizione del giudizio di primo grado occorre soprattutto individuare i limiti dell’oggetto della causa (ammissibilità di nuove domande, nuove eccezioni e nuovi mezzi istruttori; sorte delle domande non esaminate nella fase a cognizione sommaria; domande riconvenzionali e chiamate in causa di terzi). Importante è anche chiarire le concrete conseguenze della prevista possibilità per il giudice di omettere le formalità non essenziali al contraddittorio e dissipare i dubbi sulle modalità di decisione della causa e di pronuncia della sentenza.