Sommario:
- 1. Premessa
- 2. Obbligatorietà o facoltatività del rito, sua esperibilità da parte del datore di lavoro e possibilità di “saltare” la fase sommaria.
- 3. “Errore” della parte sul rito e cumulo di domande assoggettate a riti diversi.
- 4. (Segue): il problema della tutela obbligatoria.
- 5. I rapporti tra fase sommaria e fase di opposizione: identità del giudice e operatività delle preclusioni. Critica della decisione della Corte d’appello di Milano.
- 6. (Segue): una possibile analogia, ovvero l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Il testo passa criticamente in rassegna le principali questioni giurisprudenziali relative al rito speciale per l’impugnazione dei licenziamenti introdotto dalla legge n. 92 del 2012, soffermandosi su quelle concernenti l’obbligatorietà o facoltatività del rito, la sua esperibilità da parte del datore di lavoro e la possibilità di “saltare” la fase sommaria, l’“errore” della parte sul rito e il cumulo di domande assoggettate a riti diversi, specie con riferimento alle domande concernenti la tutela obbligatoria ex art. 8 , l. n. 604 del 1966. Particolare attenzione viene poi dedicata al tema dei rapporti tra fase sommaria e fase di opposizione (e in specie alla possibilità, recentemente esclusa dalla Corte d’appello di Milano, che il giudice preposto alla loro trattazione sia la medesima persona fisica): in mancanza di specifiche disposizioni di legge, si suggerisce di ricorrere analogicamente ai principi elaborati in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.