Le ordinanze commentate affrontano il problema del coordinamento tra le disposizioni processuali previste per l’impugnazione di contratti certificati e per le controversie in materia di discriminazione ed il nuovo rito in materia di licenziamenti. Muovendo dall’obbligatorietà del rito Fornero, il Tribunale di Bologna ritiene che, per contestare la qualificazione dei contratti di associazione in partecipazione e chiedere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto in caso di licenziamento asseritamente ritorsivo, debba applicarsi il rito disciplinato dalla l. n. 92 del 2012. Analogamente, il Tribunale di Roma opta per la prevalenza del rito Fornero sul procedimento di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 in caso di impugnazione del licenziamento per motivi discriminatori, precisando altresì che l’errore nella scelta del rito non determina l’inammissibilità della domanda, ben potendo il Giudice ordinare il mutamento del rito, secondo il principio generale dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Note
Lavoro 18.06.2014
Licenziamento discriminatorio, contratti certificati e rito applicabile: interferenze normative e soluzioni giurisprudenziali
di Chiara Pederzoli