TRIBUNALE DI GENOVA – sez. lav. –14 dicembre 2013 (ord.) - In seguito all’operazione di vistoso ridimensionamento delle tutele da parte della l. n. 92 del 2012, il licenziamento giustificato da ragioni economiche non costituisce più una soluzione estrema per l’imprenditore; ne consegue che l’obbligo di ricollocamento non è più elemento costitutivo della fattispecie concreta e perciò non rientra nella nozione di “fatto posto a base del licenziamento”.
Note
Lavoro 01.04.2014
L’obbligo di ricollocamento dopo la l. n. 92 del 2012
di Simone Varva