Note

Lavoro 01.04.2014

L’obbligo di ricollocamento dopo la l. n. 92 del 2012

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TRIBUNALE DI GENOVA – sez. lav. –14 dicembre 2013 (ord.)  -  In seguito all’operazione di vistoso ridimensionamento delle tutele da parte della l. n. 92 del 2012, il licenziamento giustificato da ragioni economiche non costituisce più una soluzione estrema per l’imprenditore; ne consegue che l’obbligo di ricollocamento non è più elemento costitutivo della fattispecie concreta e perciò non rientra nella nozione di “fatto posto a base del licenziamento”.