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Lavoro 09.06.2015

Il danno del precariato pubblico: una dissenting opinion

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Sommario:

  1. 1. Vere e false premesse del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sull’art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001.
  2. 2. Il significato autentico dell’art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001. Critica delle opinioni alternative emerse nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
  3. 3. Perché le conclusioni non possono mutare nemmeno appellandosi al diritto comunitario.
 

Il dibattito sull’individuazione del danno, previsto dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, derivante dalla stipulazione, da parte delle P.A., di contratti di lavoro a tempo determinato illegittimi e sulla compatibilità del sistema sanzionatorio previsto in generale dalla citata disposizione legislativa con il diritto comunitario, è particolarmente vivace dopo i recenti interventi della Corte di giustizia UE e della Cassazione. L’Autore, contestando la correttezza dell’assimilazione – cui comunemente si ricorre – con l’analoga fattispecie riscontrabile nel settore privato, sostiene che, alla luce della corretta e rigorosa applicazione dei generali principi in tema di contratti di lavoro illegittimamente stipulati (a tempo determinato o indeterminato) dalle P.A., il danno cui fa riferimento l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 non può essere concepito come quello derivante dalla perdita, da parte del lavoratore, di un rapporto di lavoro stabile, bensì come quello scaturente dall’esecuzione di una prestazione lavorativa che, discendendo da un rapporto che non avrebbe dovuto essere costituito, ha generato nel dipendente un affidamento che ha determinato la perdita di occasioni alternative di impiego. Da qui l’inaccettabilità degli orientamenti giurisprudenziali che hanno individuato nell’art. 18, l. n. 300 del 1970, nell’art. 32, l. n. 183 del 2010, o nell’art. 8, l. n. 604 del 1966, un parametro legale per la liquidazione del risarcimento dei danni in questione, i quali debbono invece essere ricondotti alla categoria della responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c. Una simile impostazione, poi, non rende la norma incompatibile con il diritto comunitario, poiché le misure dissuasive di un abusivo ricorso alle assunzioni a tempo determinato sono costituite dalle previsioni in tema di responsabilità patrimoniale dei dirigenti contenute nello stesso art. 36, d.lgs. n. 165.