TRIBUNALE DI ROMA – sez. lav. – 12 dicembre 2013 (data decisione), ord. - La nuova formulazione dell’art. 6 della l. n. 604 del 1966 impone al lavoratore non solo di impugnare nel termine decadenziale di 60 giorni il licenziamento, ma anche di portare a conoscenza del datore di lavoro la impugnazione stessa entro tale termine (massima).
Note
Lavoro 19.03.2014
Il termine di decadenza dall’impugnazione stragiudiziale del licenziamento
di Luigi Perina