TRIBUNALE DI ROMA - 13 febbraio 2014, n. 15626 (ord.) - Con l’ordinanza che si annota il Tribunale di Roma traccia, conformemente alla giurisprudenza di legittimità sul tema, l’ambito di operatività della presunzione di conoscenza, disposta all’art. 1335 c.c., con riferimento agli atti unilaterali del datore di lavoro. L’atto di licenziamento, così come la contestazione degli addebiti disciplinari, non possono ritenersi presuntivamente conosciuti dal lavoratore quando vengano recapitati ad un indirizzo in cui lo stesso risulti sconosciuto, malgrado tale indirizzo sia l’unico noto al datore di lavoro. Ne consegue che i termini di decadenza previsti ex lege cominciano a decorrere solo dal momento in cui gli atti unilaterali entrino, quanto meno, nella sfera di conoscibilità del destinatario.
Note
Lavoro 30.05.2014
Conoscenza e conoscibilità dell’atto di licenziamento
di Francesco Mercuri