TRIBUNALE DI ROMA – sez. lav. – 23 dicembre 2013 (ord.) - Nell’ambito della fase sommaria del rito previsto dall’art. 1, l. 28 giugno 2012, n. 92 non possono essere proposte, nel corso del procedimento, domande diverse da quelle di cui al ricorso introduttivo e, ove proposte, sono inammissibili (massima). Nell’ipotesi in cui, nell’ambito della fase sommaria del rito previsto dall’art. 1, l. 28 giugno 2012, n. 92, sia proposta dal lavoratore che impugna il licenziamento domanda ex art. 18 St. lav. e, in via gradata, domanda ex art. 8, l. 15 luglio 1966, n. 604, allorché la domanda principale sia ritenuta infondata per difetto dei requisiti dimensionali del datore di lavoro convenuto, la domanda subordinata volta ad ottenere la tutela obbligatoria è improponibile, in quanto esula dalle domande soggette al rito speciale neppure in quanto cumulataex art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92 (massima).
Note
Lavoro 27.01.2014
Domande nuove e tutela obbligatoria dei licenziamenti a confronto con il rito Fornero
di Martino Zulberti