La violazione della disciplina riguardante le segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia genera una responsabilità negoziale dell'intermediario, sul quale grava l'onere, in coerenza con i principi generali ex art. 1218 c.c., di dimostrare in giudizio l'adempimento dei propri obblighi, anche qualora essi derivino dall'integrazione ex lege del contenuto del contratto.
La condanna generica al risarcimento dei danni da illegittima appostazione a sofferenza, essendo pronunciata all'esito di un giudizio sull'an debeatur e non anche sul quantum, non richiede sostegno probatorio in ordine all'esistenza in concreto del danno, ma soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di esso.