TRIBUNALE DI NAPOLI - sez. II - 25 ottobre 2013, n. 11809 - Nell’ambito del servizio di home banking (o telebanca), il cliente e la banca sono tenuti a un comportamento di reciproca correttezza e diligenza nello svolgimento del rapporto contrattuale. Tuttavia, l’istituto di credito, in quanto professionista, è tenuto alla diligenza c.d. qualificata, con la conseguenza che la sua condotta andrà valutata assumendo come parametro di riferimento quello del “buon banchiere”.
Note
Banca finanza assicurazioni 04.07.2014
Home banking: la responsabilità della banca per pagamenti non autorizzati dal correntista
di Mario Passaretta