CORTE D’APPELLO DI LECCE 19 febbraio 2013 - Quando il contratto di apertura di credito è ancora in essere non può distinguersi se i versamenti del correntista abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista onde ancorare alla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, piuttosto che alla data del singolo versamento, il momento in cui far iniziare a decorrere la prescrizione. - Se la banca non allega e non prova il fatto costitutivo dell’eccezione di prescrizione (ossia nella specie la finalizzazione del versamento da parte del correntista ad una funzione diversa da quella ripristinatoria) la prescrizione va fatta decorrere dalla chiusura del conto (massima).
Note
Banca finanza assicurazioni 09.03.2014
Prescrizione dell’azione di ripetizione di somme indebitamente riscosse dalla banca e rapporti di conto corrente ancora aperti
di Gabriella Cazzetta