Approfondimenti

Banca finanza assicurazioni 11.06.2014

La voce accessoria delle commissioni bancarie all’esito delle ultime riforme

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Sommario:

  1. 1. Introduzione.
  2. 2. Commissioni di massimo scoperto.
  3. 3. Condizioni prescritte per la validità delle commissioni sull’affidamento e sull’utilizzo.
  4. 4. Commissioni onnicomprensive e di istruttoria veloce.
 

Le commissioni nei contratti di conto corrente di corrispondenza, con o senza apertura di credito: a questo tema è dedicata la trattazione che segue, in una prospettiva critica, oltre che tenendo conto dell’evoluzione storica dell’istituto all’esito delle riforme degli ultimi anni. La trattazione si snoda secondo i seguenti passaggi: le originarie commissioni di massimo scoperto, le successive commissioni sull’affidamento e sull’utilizzo introdotte dal decreto anti-crisi ed, infine, le commissioni onnicomprensive e di istruttoria veloce attualmente vigenti, disciplinate dai decreti salva-Italia e cresci-Italia. Siffatte figure assumono ognuna rilievo nei contratti in essere, poiché molti dei rapporti di durata che si sono perpetuati nel tempo hanno vissuto tutte le fasi della vigenza di ciascuna di dette commissioni. L’approfondimento è poi accentrato sulla qualificazione di queste voci, quali provvigioni sulla messa a disposizione dei fondi ovvero sul loro impiego. Ancora, è tracciato il quadro della rilevanza della loro applicazione sulla determinazione della soglia anti-usura.