Note

Unione europea e diritti umani 21.11.2017

ADR di consumo e mediazione obbligatoria bancaria: incompatibile l'obbligo di assistenza legale e la limitazione del diritto di abbandonare la procedura

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CORTE GIUST. UE -La Direttiva 2013/11/UE, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, non osta a una normativa nazionale che qualifica, per le controversie di cui all'art.2, para 1, di tale direttiva, il ricorso a una procedura di mediazione come condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, purché tale requisito non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario. La medesima direttiva osta, invece, a una normativa nazionale che prevede, nell'ambito di una mediazione siffatta, che i consumatori debbano essere assistiti obbligatoriamente da un avvocato e possano ritirarsi dalla procedura solo laddove dimostrino l'esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione.