CASS. CIV. - sez. I - 9 luglio 2014, n. 15609 - Un’illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia può causare alla società che l’ha subita, titolare, al pari di una persona fisica, dei diritti della personalità compendiati nella formula dell’art. 2 Cost., anche danni non patrimoniali, come il danno all’immagine e anche il danno da “disfunzione amministrativa” derivato dallo stress psico-fisico patito dagli amministratori per aver dovuto all’improvviso e in breve tempo profondere sforzi ed energie per reperire fonti alternative di finanziamento della società allo scopo di fronteggiare la contrazione degli affidamenti bancari.
Note
Banca finanza assicurazioni 04.02.2015
Il danno non patrimoniale subìto da una società commerciale per illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia
di Angelo Napolitano