Sommario:
- 1. Premessa
- 2. Il quadro normativo: l'art. 578 c.p.p. e i parametri sovranazionali
- 3. Il giudizio a doppio oggetto e il rigetto della censura di irragionevolezza
- 4. Le implicazioni probatorie del doppio oggetto: la regola del «più probabile che non» e il suo contenuto civilistico
- 5. I profili di diritto europeo: CEDU, direttiva 2016/343 e coordinamento tra i parametri
- 6. Conclusioni
- 7. Riferimenti bibliografici
La regola del "più probabile che non" costituisce il fulcro della compatibilità dell'art. 578, comma 1, c.p.p. con la presunzione di innocenza, come confermato dalla sentenza Corte cost. n. 2/2026. Dichiarata la prescrizione del reato, il giudice penale dell’impugnazione abbandona lo standard probatorio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" e accerta gli elementi dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. secondo il criterio civilistico della probabilità prevalente, senza che ciò implichi alcun giudizio implicito di colpevolezza penale.



