Il potere che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi dell'art. 1384 c.c. è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio
Note
Arbitrato e processo civile 25.02.2020
Riduzione ad equità ex officio della clausola penale ed assolvimento degli oneri di allegazione e prova
di Francesco Agnino