È considerata discriminatoria la condotta del datore di lavoro che mira a sanzionare qualunque forma di ritardo sul lavoro, senza concedere alcuna tolleranza o “flessibilità” nei casi in cui vi siano imprevedibili esigenze di accudimento della prole che comportino un ritardato inizio della prestazione lavorativa.
Dalla disciplina europea di contrasto alle condotte discriminatorie, indipendentemente dal “fattore di rischio” tutelato, può evincersi una nozione di risarcimento del danno avente funzione anche dissuasiva e sanzionatoria, oltre che riparatoria.