CORTE APP. MILANO - sez. lav. - 20 maggio 2016 - L'esclusione di una candidata dalla partecipazione ad una selezione di personale per la prestazione di hostess, in due diverse giornate, presso una fiera della calzatura, a causa della indisponibilità a togliere il velo per motivi religiosi, costituisce discriminazione. Questa prescinde dalla volontà di discriminare, atteso il carattere oggettivo che connota la fattispecie; ha carattere diretto in ragione dell'appartenenza religiosa, visto che indossare il velo risulta intimamente collegato con il fattore discriminatorio religioso. La discriminazione emerge poiché il requisito del capello «visibile, lungo e vaporoso» non è stato qualificato come essenziale e determinante, ai fini della prestazione di cui si discute, né dalla società committente né dalla società selezionatrice.
Note
Lavoro 27.12.2016
Il divieto del velo islamico nel luogo di lavoro tra liceità e discriminazione (diretta od indiretta): il caso del capello “visibile, lungo e vaporoso”
di Andrea Lassandari