Note

Lavoro 08.03.2016

Discriminazione indiretta dell’apprendista madre non confermata

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TRIBUNALE DI CATANZARO - sez. I - 29 aprile 2015, n. 444  -  Costituisce discriminazione riservare un trattamento meno favorevole a una lavoratrice madre rispetto agli altri apprendisti quando questo è connesso causalmente con la fruizione del congedo di maternità e la conseguente proroga del termine di scadenza del periodo di formazione.

La causa di giustificazione addotta dalla società resistente, relativa al suo interesse a praticare un trattamento differenziato in ragione delle mutate condizioni economiche e di bilancio che erano maturate successivamente alla stabilizzazione degli altri apprendisti e nelle more della proroga di cui aveva beneficiato la ricorrente, è inidonea a legittimare la scelta di recedere dal rapporto con quest’ultima, anche quanto ad nutum, in quanto riposa esclusivamente su considerazioni di bilancio, che di per sé, involgendo interessi meramente economici, non sono sufficienti a giustificare alcuna discriminazione, neppure indiretta.