TRIBUNALE DI MILANO - 28 giugno 2014 (ord.) - Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo basato su ragioni di natura economica manifestamente insussistenti, che trova la sua reale motivazione nel rifiuto opposto dalla lavoratrice alla trasformazione unilaterale delle mansioni, deve ritenersi discriminatorio in quanto determinato esclusivamente da motivo di ritorsione.
Note
Lavoro 27.04.2015
Licenziamento ritorsivo: rapporto e interferenza con il licenziamento discriminatorio
di Roberta Toschi