Note

Lavoro 01.04.2014

Illegittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore inadempiente, conta anche l’atteggiamento di “chiusura” al dialogo sindacale

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TRIBUNALE DI ROMA – sez. lav. – 17 febbraio 2014, ord. (G.U. Dott. Mimmo)  -  È da considerarsi illegittimo il licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo, irrogato dopo diverse sanzioni disciplinari ad un lavoratore (nel caso di specie, una lavoratrice) che – nell’ambito di un’iniziativa a carattere sindacale – si sia ripetutamente rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa secondo il programma di lavoro assegnato dal datore, attenendosi invece all’oggetto del contratto d’appalto (tra la datrice società ed il committente). La condotta del lavoratore, infatti, integra una fattispecie di inadempimento contrattuale, che non risulta però essere “notevole”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, l. n. 604 del 1966. La logica conseguenza di tale fondamentale assunto risiede nel riconoscimento dell’indennità c.d. “onnicomprensiva”, quale unica tutela approntata dall’ordinamento, applicabile nel concreto caso di specie. (massima)