TRIBUNALE DI BARI – sez. lav. – 19 novembre 2013, sent. - Nelle ipotesi di licenziamento intimato per giusta causa, l’accertamento giudiziale circa la gravità dei fatti addebitati al lavoratore si estende necessariamente alla sussistenza ed alla intensità dell’elemento intenzionale, il cui onere probatorio incombe sul datore di lavoro, risultando la prova della mera sussistenza del fatto materiale insufficiente ai fini della legittimità del recesso.
Note
Arbitrato e processo civile 16.03.2014
Licenziamento per giusta causa: l’accertamento giudiziale e gli oneri probatori
di Simona Marotta