Nella pronuncia annotata, il Giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice per g.m.s. in quanto, considerando che il comportamento di quest’ultima si inseriva nell’ambito di una contrapposizione fra il datore di lavoro ed il sindacato, la sanzione disciplinare era sproporzionata: la condotta della dipendente non era, infatti, tale da far venir meno la fiducia nella correttezza dei futuri adempimenti. Il Giudice ha quindi applicato la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, l. n. 300 del 1970 perché il “fatto” – da intendere come “inadempimento contrattuale” – sussisteva, ma la sanzione non era proporzionata e perché il contratto collettivo prevedeva la sanzione del licenziamento per la fattispecie contestata.
Note
Lavoro 26.06.2014
Tutela applicabile al licenziamento disciplinare illegittimo per difetto di proporzionalità
di Ester Villa