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Lavoro 23.05.2014

L’inefficacia del licenziamento disciplinare per violazione del requisito di motivazione e della procedura di cui all’art. 7 St. lav.

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Sommario:

  1. 1. Premessa. La funzione del meccanismo disciplinare e dell’esternazione delle ragioni del licenziamento. - 1.1. La violazione del diritto di difesa nell’ambito del processo quale vizio rilevante sul piano dell’ingiustificatezza del licenziamento disciplinare.
  2. 2. La violazione della regola dell’affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti.
  3. 3. La violazione del requisito di motivazione (in assenza di previa tempestiva contestazione) di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. – 3.1. L’ipotesi dell’omessa motivazione (o della motivazione estremamente generica o radicalmente incompleta). – 3.2. L’ipotesi della motivazione non tempestiva.
  4. 4. La violazione della regola della necessità della contestazione, nell’ipotesi di licenziamento motivato ed irrogato tempestivamente. – 4.1. La violazione della regola della necessità della contestazione, nell’ipotesi di omessa motivazione del licenziamento. – 4.2. La violazione della regola della necessità della contestazione, nell’ipotesi di licenziamento intimato non tempestivamente o motivato tardivamente.
  5. 5. La violazione della regola della tempestività della contestazione.
  6. 6. L’adozione non immediata del licenziamento che faccia seguito ad una contestazione tempestiva.
  7. 7. La violazione della regola di immutabilità della contestazione.
  8. 8. Sintesi conclusiva.
  9. 9. Qualche spunto di riflessione.
 

Il legislatore ha previsto che il licenziamento disciplinare inefficace per violazione del requisito di motivazione e della procedura di cui all’art. 7 St. lav. dia luogo all’operatività della cosiddetta tutela indennitaria debole. Trarre dalla sintetica regola l’effettivo significato, nonché ricavarne le varie implicazioni, si rivela tutt’altro agevole, come dimostrano le posizioni assai diversificate, sia sul fronte dottrinario che giurisprudenziale, registrate, ad oggi, sul tema. Il dibattito verte, in particolare, sulla plausibilità, o meno, di una sanzione meramente economica in presenza di un licenziamento irrogato in aperta violazione del diritto di difesa dell’incolpato. La soluzione non può prescindere da un’analisi di sistema, all’esito della quale emerge che la esternazione non tempestiva delle ragioni del licenziamento conduce all’applicazione della tutela reintegratoria attenuata.