Note

Danno e responsabilità 07.01.2014

Discriminazione, disabilità e danno

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TRIBUNALE DI CATANZARO – sez. I – 15 gennaio 2013  -  L’azione a tutela delle persone con disabilità ha principalmente lo scopo di porre rimedio ad un’obiettiva situazione discriminatoria in cui l’intervento del giudice sia necessario a rimuovere non soltanto gli effetti pregiudizievoli di una condotta ma la condotta stessa, laddove il ravvedimento dell’agente o altri fenomeni non siano sufficienti a realizzare questo risultato.

L’ampia nozione di discriminazione disegnata dal legislatore consente di comprendere al suo interno anche l’attività di colui il quale istighi taluno a discriminare una persona, tenendo un contegno di fatto adeguato a privare il discriminato della possibilità di esercitare una determinata facoltà. Tuttavia, la previsione del risarcimento a domanda di parte (se richiesto) esclude in subiecta materia ogni automatismo, legando invariabilmente la domanda risarcitoria all’accertamento di un’effettiva discriminazione. Ebbene, dove, immediatamente dopo l’atto discriminatorio, si registrino reazioni adeguate e spontanee messe in atto dalla società civile per opporsi e rimediare con i propri strumenti ad una condotta innanzitutto riprovevole dal punto di vista morale, prima che giuridico, non può ritenersi perpetrato il danno suindicato.