CASS. CIV. - sez. III - 22 gennaio 2015, n. 1126 (Pres. Segreto – est. Travaglino) - La Corte di Cassazione sancisce l’illegittimità di un risarcimento eccessivamente ridotto a fronte di un comportamento della Pubblica Amministrazione che discrimina un soggetto in ragione dell'orientamento sessuale, qualificato come diritto fondamentale attinente alla realizzazione della personalità dell’individuo, tutelato a livello nazionale e sovranazionale. La ricostruzione del divieto di non discriminazione come espressione della libertà e dignità umana giustifica il riconoscimento sia del livello particolarmente elevato di offensività e riprovevolezza del danno inflitto, sia dell’inadeguatezza del risarcimento accordato (anche in considerazione di altri parametri di liquidazione: segnatamente, la reiterazione dell’offesa e la natura pubblica del danneggiante), aprendo così la strada per una sua quantificazione extra-compensativa fortemente caratterizzata in senso punitivo.
Note
Danno e responsabilità 02.07.2015
Discriminazione sessuale, violazione della privacy e quantum del risarcimento: sui profili funzionali del danno non patrimoniale
di Francesca Episcopo