Sommario:
- 1. L’enunciazione della “ratio legis” e l’impegno del Governo.
- 2. La regola generale della “acausalità” in tema di contratto a termine. Compatibilità (dubbia) con la direttiva.
- 3. Effetti della deroga contenuta nella pattuizione individuale.
- 4. Il problema delle ragioni sostitutive.
- 5. La configurabilità della deroga contenuta nella pattuizione collettiva.
- 6. Deroghe alla durata dei trentasei mesi.
- 7. Il superamento dei trentasei mesi.
- 8. Legittimità, o meno, del superamento della durata complessiva di trentasei mesi per effetto di cumulo di rapporti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della novella.
- 9. Il valore dell’espressione “per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione”.
- 10. Il valore dell’espressione “concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore (…) nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
- 11. Il limite quantitativo di utilizzazione del contratto a termine pari al 20%.
- 12. Il problema della verifica del rispetto del limite quantitativo.
- 13. Il possibile valore dell’espressione “non può eccedere il limite del 20%”.
- 14. Il problema della sanzione per la violazione del limite quantitativo di cui all’articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 368 del 2001.
- 15. Il problema dell’applicabilità, o meno, della sanzione amministrativa per la violazione del limite quantitativo previsto dai contratti collettivi ai sensi dell’art. 10, comma 7, d.lgs. n. 368 del 2001.
- 16. Il contratto a tempo determinato stipulato dai datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
- 17. Le esenzioni da limitazioni quantitative.
- 18. La forma del contratto a termine.
- 19. La proroga. - 19.1. La forma della proroga.
- 20. La differenza tra proroga e rinnovo.
- 21. Il problema della successione dei contratti.
- 22. Il computo dei trentasei mesi.
- 23. Le innovazioni alla disciplina del diritto di precedenza.
- 24. Le disposizioni transitorie.
- 25. La compatibilità della nuova disciplina del contratto a termine acausale con quella prevista per le start-up innovative.
- 26. La compatibilità della nuova disciplina del contratto a termina acausale con quella, di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001, prevista per le aziende di trasporto aereo o esercenti i servizi aeroportuali o, ancora, concessionarie di servizi nei settori delle poste.
L’impegno del Governo, esplicitato nelle prime righe del d.l. n. 34 del 2014 conv. in l. n. 78 del 2014, è quello di adottare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente. Sicché può affermarsi che dell’ennesima rivisitazione della disciplina del contratto di lavoro a termine, già assoggettata a ripetute – nonché a volte radicali – modifiche nell’ultimo decennio, è subito preannunciata la “temporaneità”; quest’ultima, quindi, da requisito legittimante, in passato, il ricorso alla figura contrattuale speciale, diventa, paradossalmente, caratteristica dell’obiettivo del legislatore.