CASS. CIV. – sez. lav. – 2 dicembre 2013 n. 26951 - La disciplina di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (analoga a quella di cui al d.lgs n. 80 del 1998) introduce un proprio e specifico regime sanzionatorio, con l’esclusione della conversione in un contratto a tempo indeterminato, una accentuata responsabilizzazione del dirigente pubblico e il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore, e pertanto è speciale ed alternativa rispetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, ma pur sempre adeguata alla direttiva 1999/70/CE, in quanto idonea a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine. Risulta adeguato il risarcimento del danno stabilito dalla Corte d’Appello di Perugia nella misura di dieci mensilità di retribuzione correlato al tempo verosimilmente necessario per trovare un nuovo lavoro.
Note
Lavoro 01.04.2014
Abuso della successione di contratti a termine nella pubblica amministrazione: l’ambigua funzione del danno risarcibile
di Lorenzo Giasanti