Considerato che la revoca dell'assegno di divorzio opera ex nunc e, quindi, non è idonea ad elidere né il pregresso positivo accertamento del diritto all'assegno, né il correlato diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 12-bis l. n. 898 del 1970, deve essere riconosciuto all'ex coniuge il 40% del T.F.R. percepito dall'altro coniuge dopo la sentenza di divorzio anche nell'ipotesi in cui la domanda di attribuzione della quota venga avanzata dopo la revoca del contributo periodico.
Note
Famiglia e successioni 08.11.2021
Revoca dell'assegno divorzile e diritto alla quota del T.F.R.
di Martina Della Bianca