Sommario:
- 1. Interpretazione, prevedibilità e controllo della decisione. L’importanza della sentenza di Cassazione 10 maggio 2017, n. 11504.
- 2. L’assegno divorzile nella interpretazione delle Corti fino alla sentenza del 2017.
- 3. Gli argomenti a sostegno del nuovo indirizzo giurisprudenziale.
- 4. Idoneità del nuovo orientamento a tutelare il coniuge debole e importanza della clausola generale di “autosufficienza economica”.
- 5. Consonanza del nuovo orientamento con i princípi e i valori del nostro sistema ordinamentale.
L'interpretazione dell'art. 5, comma 6, l. div. offerta dalla nostra giurisprudenza di legittimità con l'oramai celeberrima sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017, sembra, nella sostanza, assai convincente, sicché, in disaccordo con autorevole dottrina, che ha sollevato perplessità e critiche, credo che meriti di essere salutata con entusiastico favore. Il presupposto per ottenere l'assegno divorzile consistente nella «mancanza di mezzi adeguati», originariamente inteso dalle Sezioni Unite del 1990 come mancanza di mezzi tali da consentire il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza del matrimonio, viene adesso inteso come mancanza di mezzi tali da garantire un'indipendenza o autosufficienza economica. Le Sezioni semplici mutano orientamento, considerando l'interpretazione offerta dalle Sezioni unite nel 1990, che pur costituisce diritto vivente, non più consonante ai princípî e ai valori normativi vigenti. Si realizza il passaggio da un diritto vivente a un diritto vigente, superando la ripetitività di un'interpretazione oramai non più conforme al nostro sistema ordinamentale. Non si tratta di superare la solidarietà post-coniugale, ma di attribuire a quest'ultima un significato che sia davvero coerente con i princípî di solidarismo e di personalismo e che proprio alla luce dell'ultimo sappia dare giusta importanza alla auto-responsabilità della persona, la cui dignità è il valore primario e apicale del diritto italo-europeo.