La regola della postergazione (e dell’obbligo di restituzione) dettata ex art. 2467 c.c. per i finanziamenti erogati dai soci di s.r.l. in situazione di squilibrio finanziario, si applica in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 2497-quinquies c.c., si applica anche ai c.d. finanziamenti infragruppo, con la differenza che quest’ultima disposizione ne estende l’ambito soggettivo di applicazione. Ciò sia con riferimento ai soggetti finanziatori, i quali, nei rapporti infragruppo, possono essere anche non soci, bensì società controllanti e società sorelle di quella finanziata; sia in relazione al destinatario del finanziamento, rappresentando tale norma l’espressione di un principio generale, in materia di impresa, suscettibile di applicazione analogica. Ne discende la configurazione della postergazione quale regola di tutela dei creditori sociali, che si attiva in presenza dei medesimi presupposti: la posizione privilegiata sul piano informativo e di influenza sulla gestione del finanziatore, sotto il profilo soggettivo; ed una sottocapitalizzazione della società finanziata che possa incidere sulle ragioni creditorie, sotto il profilo oggettivo.
Note
Crisi d'impresa 29.11.2018
L’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della regola della postergazione legale nei finanziamenti infragruppo
di Alessia Messore