CORTE DI CASSAZIONE
Con la pronuncia in commento la Corte di legittimità torna ad occuparsi della questione concernente il rapporto tra il procedimento per la dichiarazione di fallimento e quello per l'ammissione al concordato preventivo, allineandosi alla tesi secondo la quale la pendenza di una domanda di concordato preventivo impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia, secondo tale prospettazione, trattasi di una improcedibilità (relativamente all'istruttoria prefallimentare) meramente temporanea e parziale volta ad attuare il necessario coordinamento tra le due procedure e a far precedere la trattazione della domanda di concordato affinché si giunga, il prima possibile, alla decisione della stessa.