TRIB. ROMA - sez. specializz. impr. - III sez. civ. - 6 febbraio 2017, sent. - Il principio della compensabilità tra credito del socio avente ad oggetto la restituzione di un precedente finanziamento e debito avente ad oggetto l'ammontare dell'aumento del capitale, trova il proprio limite nell'ipotesi in cui i finanziamenti eseguiti dai soci siano soggetti alla postergazione prevista dall'art. 2467 c.c. La postergazione legale, ponendosi come condizione sospensiva del diritto al rimborso, impone l'inesigibilità da parte del socio del credito e l'obbligo per gli amministratori di non procedere al rimborso.
Note
Società e concorrenza 09.10.2017
Limite della postergazione all'operare della compensazione
di Giuseppina Ivone