Com’è noto, ai sensi dell’art. 104-ter l.fall., introdotto con il d.lgs. n. 5 del 2006 e modificato con il d.lgs. n. 169 del 2007 nonché, di recente, con la l. n. 132 del 2015, con la quale è stato convertito con modifiche il d.l. n. 83 del 2015, il curatore fallimentare deve predisporre un programma di liquidazione dell’attivo entro sessanta giorni dalla redazione dell’inventario «e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento» [espressione, quest’ultima, definitivamente aggiunta con l’art. 6, lett. a), della suddetta legge].
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Crisi d'impresa 21.03.2016
Il programma di liquidazione nel fallimento ed i poteri del giudice delegato: controllo di (razionalità della) gestione o di mera legittimità?
di Patrizia Santangelo