Sommario:
- 1. Il caso.
- 2. Il difetto di autorizzazione: vizio sanabile in ogni tempo con efficacia retroattiva.
- 3. L’autorizzazione implicita.
- 4. L’autorizzazione non necessaria.
La sentenza della Corte di cassazione n. 12947 del 9 giugno 2014 si segnala per aver coniugato la disciplina delle autorizzazioni che il giudice delegato deve concedere al curatore ai sensi del n. 6 art. 25 l. fall. (nella specie, a richiedere il fallimento in estensione al socio illimitatamente responsabile) con l’esigenza di assicurare equilibrio tra gli organi del fallimento (come riformato nel 2006-2007), nonché con l’art. 182, comma 2, c.p.c. (anche esso di recente innovato dalla l. n. 69 del 2009), laddove attribuisce efficacia retroattiva alla sanatoria del vizio di legittimazione e capacità processuale. La soluzione prediletta dalla Corte Suprema si lascia apprezzare in quanto semplificante ed in linea con la necessità di evitare inutili formalismi che rischiano di provocare la chiusura in rito del processo, con conseguente rischio di ulteriore aggravio del contenzioso civile (soprattutto in materia concorsuale).