Cass., sez. II, Sent. 14 dicembre 2021 n. 40035
Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione