Sommario:
- 1. La questione e la sequenza temporale dei due provvedimenti.
- 2. La soluzione proposta da Cass. civ. n. 24629 del 2015.
- 3. La motivazione di Cass. civ. n. 23003 del 2019.
- 4. L'idoneità della domanda di mediazione ad impedire il termine per l'opposizione (piccola digressione su un infelice obiter dictum).
- 5. L'ordinanza di rimessione n. 18741 del 2019: la riconsiderazione delle questioni.
- 6. Il confronto tra valori costituzionali: breve cenno.
- 7. La riconduzione della questione all'ambito processuale: l'individuazione della domanda oggetto del procedimento di opposizione.
- 8. Le norme positive ed il diritto vivente nella giurisprudenza di legittimità e nella dottrina.
- 9. Conclusioni.
Nel procedimento monitorio un processo fondato sul contraddittorio, ossia il giudizio di cognizione ordinaria, consegue solo all'eventuale opposizione dell'ingiunto: pertanto, spetta a quest'ultimo - e sempre a condizione che sia domandata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o la sospensione della stessa - l'esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione; da ciò logicamente consegue che, in caso di mancato assolvimento di tale condizione di procedibilità, sarà la sua azione (proposta sotto forma di opposizione) a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità.