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Arbitrato e processo civile 14.02.2020

L'onere di attivare il procedimento di mediazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo: alle sezioni unite la risoluzione della questione

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Sommario:

  1. 1. La questione e la sequenza temporale dei due provvedimenti.
  2. 2. La soluzione proposta da Cass. civ. n. 24629 del 2015.
  3. 3. La motivazione di Cass. civ. n. 23003 del 2019.
  4. 4. L'idoneità della domanda di mediazione ad impedire il termine per l'opposizione (piccola digressione su un infelice obiter dictum).
  5. 5. L'ordinanza di rimessione n. 18741 del 2019: la riconsiderazione delle questioni.
  6. 6. Il confronto tra valori costituzionali: breve cenno.
  7. 7. La riconduzione della questione all'ambito processuale: l'individuazione della domanda oggetto del procedimento di opposizione.
  8. 8. Le norme positive ed il diritto vivente nella giurisprudenza di legittimità e nella dottrina.
  9. 9. Conclusioni.
 

Nel procedimento monitorio un processo fondato sul contraddittorio, ossia il giudizio di cognizione ordinaria, consegue solo all'eventuale opposizione dell'ingiunto: pertanto, spetta a quest'ultimo - e sempre a condizione che sia domandata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o la sospensione della stessa - l'esperimento nei termini del tentativo obbligatorio di mediazione; da ciò logicamente consegue che, in caso di mancato assolvimento di tale condizione di procedibilità, sarà la sua azione (proposta sotto forma di opposizione) a rimanere travolta dalla declaratoria di improcedibilità.