Approfondimenti

Arbitrato e processo civile 09.12.2020

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto la parte onerata ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria

Visualizzazione ZEN

Sommario:

  1. 1. Premessa.
  2. 2. La disciplina normativa.
  3. 3. Le posizioni della giurisprudenza.
  4. 4. L'orientamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione.
  5. 5. Conclusioni.
 

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.