Corte d'appello
In tema di società in nome collettivo in regime di amministrazione congiuntiva, in caso di dimissioni di un amministratore, con conseguente cessazione dalla carica dell'altro ex art. 1730 c.c., e mancato accordo fra i soci per la nomina di nuovi amministratori, si verifica un'ipotesi di sopravvenuta carenza dell'organo amministrativo, che non abilita il singolo socio-non amministratore a “compiere atti urgenti per evitare un danno alla società”, né determina la reviviscenza del modello legale di amministrazione disgiuntiva.