CASS. CIV. - sez. un. - 10 luglio 2015, n. 14475 - Secondo la pronuncia in commento i documenti del fascicolo monitorio non sono “nuovi” in senso tecnico. Da ciò discende – per un verso – che essi rientrano nella disponibilità del giudice dell’opposizione, senza che sia necessario che il ricorrente-opposto provveda alla rinnovazione della loro produzione, e – per altro verso – che essi potranno essere prodotti anche nel giudizio di appello, quand’anche non acquisiti nel giudizio di opposizione. Infatti, il procedimento per ingiunzione costituisce un procedimento a struttura bifasica, connotato dall’unitarietà delle fasi. Benché l’opposizione eventuale sia introdotta da un separato atto, gli effetti della domanda devono essere fatti risalire all’originario ricorso per decreto ingiuntivo. Inoltre, la fase di opposizione ricade nella competenza funzionale dello stesso ufficio giudiziario adito con il ricorso per decreto ingiuntivo. Per effetto della diretta comunicazione tra le due fasi di un medesimo procedimento, il materiale probatorio acquisito nella prima fase non può essere disperso nella seconda. Sul piano attuativo, ai fini di assicurare che i documenti del fascicolo monitorio rimangano nella sfera di cognizione del giudice dell’opposizione, il relativo transito non necessariamente deve avvenire mediante produzione a cura della parte interessata entro i termini di cui alle barriere preclusive fissate, ma può essere effettuato dalla cancelleria ovvero disposto dal giudice dell’opposizione, anche d’ufficio, sino all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Note
Arbitrato e processo civile 17.11.2015
I documenti del fascicolo monitorio sono nella disponibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non costituiscono prove nuove in appello
di Cesare Trapuzzano