CASS. CIV. - sez. III - 19 marzo 2014, n. 6337 - Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, riguardando il provvedimento monitorio in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere – con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione – eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto di credito già oggetto di ingiunzione verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 c.p.c., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in quella sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento.
Note
Arbitrato e processo civile 15.10.2014
La chiusura in rito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e le preclusioni ad essa conseguenti rispetto alle vicende successive all’emissione del provvedimento monitorio
di Giusi Ianni