TRIBUNALE DI MODENA – sez. I – 22 gennaio 2014 (ord.) - Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini della sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio opposto, il giudice, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., deve valutare la sussistenza di "gravi motivi". La clausola generale "gravi motivi" deve interpretarsi nel senso che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; la relativa verifica, tuttavia, deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, dovendosi, quindi, valutare anche la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c, con riferimento al fumus boni iuris della pretesa azionata dal creditore e all'assenza di una opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, con conseguente impossibilità di accordare la sospensiva in caso di valutazione prognostica negativa circa il successo dell’opposizione.
Note
Arbitrato e processo civile 15.05.2014
La sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo: la nozione di gravi motivi e il tipo di valutazione del giudice dell’opposizione ...
di Giusi Ianni