TRIBUNALE DI BOLOGNA 20 gennaio 2015 (sent.) - Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato esperimento della mediazione giova al convenuto opposto e comporta la definitività del decreto ingiuntivo, in quanto è l’opponente, non l’opposto, ad avere interesse a che proceda il giudizio di opposizione diretto alla rimozione di un atto giurisdizionale (il decreto ingiuntivo) suscettibile altrimenti di divenire definitivamente esecutivo. Pertanto, è il primo a dovere subire le conseguenze del mancato o tardivo esperimento del procedimento di mediazione delegata.
Note
Arbitrato e processo civile 17.06.2015
Contrasti sull'individuazione dell'onerato alla mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
di Roberto Masoni