Approfondimenti

Arbitrato e processo civile 04.02.2015

Note sulle “vicende” dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo

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Sommario:

  1. 1. L’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo nella fase monitoria.
  2. 2. Sospensione dell’esecuzione provvisoria nel giudizio di opposizione.
  3. 3. La concessione dell’esecuzione provvisoria nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
 

Il procedimento per ingiunzione costituisce, come noto, nella prima fase un procedimento sommario alternativo al giudizio ordinario di cognizione che si svolge senza il contraddittorio del debitore, contraddittorio soltanto eventualmente provocato dall’ingiunto mediante la proposizione dell’opposizione. Pertanto, di regola il decreto è concesso privo di efficacia esecutiva.

Soltanto, nelle ipotesi indicate dall’art. 642 c.p.c. il decreto ingiuntivo può essere eccezionalmente concesso munito della clausola di esecuzione provvisoria: a tal fine, peraltro, oltre ad un espresso provvedimento di autorizzazione del Giudice, è necessaria un’istanza del ricorrente.