In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato esperimento del previo tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 1, comma 11, l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove non sia stata assolta la suddetta condizione, il giudice dovrà sospendere il giudizio e fissare un termine perché si svolga il tentativo di conciliazione, non potendo definire immediatamente il giudizio con una pronuncia in rito, come accade nella diversa ipotesi dell'improponibilità.
Note
Arbitrato e processo civile 30.09.2020
Le Sezioni Unite fanno chiarezza sulle conseguenze del mancato esperimento del tentativo di conciliazione in materia di telecomunicazioni
di Giuseppina Fanelli