Nelle ipotesi di mediazione obbligatoria ex art. 5, commi 1-bis e 4, lett. b), d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale nel caso in cui la parte attrice, dopo aver depositato tempestivamente la domanda di mediazione, non abbia partecipato agli incontri davanti al mediatore e si sia fatta rappresentare dal proprio difensore, munito di procura speciale notarile.
Note
Arbitrato e processo civile 01.02.2019
Sulla pretesa improcedibilità della domanda giudiziale nelle ipotesi di mediazione obbligatoria
di Roberto Martino