Note

Arbitrato e processo civile 12.02.2015

Il primo incontro di mediazione e la condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010

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TRIBUNALE DI PALERMO  -  sez. I - 16 luglio 2014 (ord.) – Est. Ruvolo  -  Il Giudice, in sede di formulazione della proposta conciliativa ex art.185-bis c.p.c., può indicare alle parti che, qualora la proposta non vengaaccettata, saràdisposta la mediazione ex officio iudicis quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, condizione che si riterrà soddisfatta soltanto se nel primo incontro le parti svolgano effettivamente il tentativo di mediazione (massima).