Intanto il giudice di secondo grado può prendere in considerazione documenti offerti dall'appellante se ed in quanto essi non siano stati mai prodotti nel precedente grado di giudizio: dunque, in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova indispensabile può essere esercitato riguardo a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perché dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non rientrando queste nel concetto di prove “nuove”.
Note
Arbitrato e processo civile 30.11.2018
Il requisito della “novità” del documento in appello
di Roberta Metafora